SEPARAZIONE E DIVORZIO
Riforma processo di famiglia: le novità dal 22 giugno 2022
Riforma processo di famiglia: negoziazione assistita per il mantenimento dei figli, minori abbandonati, risarcimento giornaliero a carico del genitore inadempiente e riparto competenze tra tribunale ordinario e dei minori
Riforma processo di famiglia
Dal 22 giugno 2022 entreranno in vigore alcune importanti disposizioni in materia familiare della Riforma del processo civile della Ministra Cartabia, contenute nella legge delega n. 206/2021.
Quelle che entreranno in vigore dal 22 giugno 2022 fanno parte, per così dire, nel primo step di riforme che riguardano il diritto di famiglia dal punto di vista procedurale. Esse potranno essere applicate a quei procedimenti i cui ricorsi verranno depositati dopo il 22 giugno 2022. Vediamo che cosa cambia quindi da questa data.
Il minore abbandonato e il collocamento sicuro
Cambia la formulazione dell'art 403 c.c, che disciplina l'intervento della pubblica autorità in favore dei minori. Essa potrà intervenire, collocando il minore, tramite gli organi di protezione dell'infanzia, in un luogo sicuro (comunità familiare o affidamento familiare in via residuale), fino a quando non potrà provvedere in tale senso in modo definitivo nei casi in cui lo stesso "moralmente o materialmente abbandonato si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere."
Una volta che l'autorità avrà adottato questo provvedimento sarà suo compito avvisare oralmente il pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minori, nella cui circoscrizione il minore risiede.
Nel giro di 24 ore l'autorità pubblica dovrà quindi trasmettere al Pubblico Ministero il provvedimento adottato, con cui ha disposto la collocazione del minore in un luogo sicuro per allontanarlo da uno o entrambi i genitori, corredato da qualsiasi documentazione utile e da una relazione sintetica nella quale indicare le ragioni per le quali si è deciso di intervenire per tutelare il minore.
Il PM a questo ha 72 ore di tempo per revocare il collocamento o chiedere al Tribunale dei minori la convalida del provvedimento. Attività che può essere preceduta dall'assunzione di informazioni sommarie e da attività di accertamento. Il PM inoltre può fare richieste finalizzate alla decadenza della responsabilità genitoriale.
Il Tribunale ricevuta la documentazione dal PM, nelle successive 72 ore decide sulla convalida del provvedimento e nomina al minore un curatore speciale. Il giudice relatore a questo punto fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a se entro 15 giorni.
Il decreto viene comunicato immediatamente al PM e a chi ha adottato il provvedimento di collocamento. Ricorso e decreto sono notificati dal PM, entro 48 ore, a chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore e al curatore speciale dello stesso, anche a mezzo della polizia giudiziaria.
Nel corso dell'udienza il relatore interroga le parti, assume informazioni e ascolta il minore da solo o con un esperto.
Entro i successivi 15 giorni il tribunale dei minori collegiale con decreto può:
- revocare, confermare o modificare il decreto di convalida;
- adottare misure nell'interesse del minore;
- se il PM ha fatto richiesta per la decadenza dalla responsabilità genitoriale stabilisce come deve procedere il procedimento.
Entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto, il PM, così come il curatore o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, possono reclamare il provvedimento in appello. Il giudice dell'impugnazione ha 60 giorni di tempo per decidere sul reclamo.
Come abbiamo visto il procedimento è scandito temporalmente da tutta una serie di adempimenti e attività tanto è vero che se questi non vengono rispettati il provvedimento con cui è stato diposto il collocamento perde efficacia.
Riparto di competenze Tribunale minori e ordinario
Il comma 28 si occupa di definire nel dettaglio il riparto di competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale dei minori attraverso la modifica dell'art. 38 delle disposizioni transitorie del codice civile. La norma è importante perché chiarisce che se il procedimento davanti al Tribunale ordinario viene introdotto dopo quello instaurato davanti al Tribunale dei minori, sarà il primo ad attrarre la materia, non valendo più la regola della prevenzione.
L'unica eccezione è rappresentata dall'art 709 ter c.p.c, che si occupa della soluzione delle controversie e dei provvedimenti da adottare in caso di inadempienze o violazioni relative alla responsabilità genitoriale e all'affidamento. In questo caso infatti la competenza segue la regola temporale della prevenzione.
Il curatore speciale del minore
Prevista la nomina anche d'ufficio del curatore speciale per il minore e a pena di nullità degli atti del procedimento nei seguenti casi:
- se il Pm ha fatto domanda per la decadenza dalla potestà genitoriale di entrambi o se uno dei due ha chiesto quella dell'altro;
- se dai fatti del giudizio emerge che i genitori non possono adeguatamente rappresentare processualmente il minore;
- quando lo stesso minore, che ha già compiuto 14 anni, lo chiede;
- quando si devono adottare provvedimenti per l'affidamento del minore o nel caso visto sopra, quando il minore deve essere collocato in un luogo sicuro.
La nomina del curatore può comunque essere disposta dal giudice se questi rileva che i genitori non sono in grado, anche temporaneamente, di provvedere in maniera adeguata a rappresentare gli interessi del figlio.
Il curatore, in virtù di un provvedimento del giudice, può essere autorizzato ad esercitare poteri specifici di rappresentanza sostanziale.
La revoca dall'incarico può essere disposta previa istanza, quando vengono meno i presupposti per la sua nomina o quando si ritiene che lo stesso sia stato gravemente inadempiente.
Il risarcimento giornaliero
L'art. 709 ter c.p.c che si occupa delle misure che il giudice può adottare in caso di gravi inadempienze in materia di affidamento dei figli e responsabilità genitoriale in caso di separazione coniugale, prevede ora la possibilità per il giudice di fissare il risarcimento del danno a carico di uno dei due genitori, fissando anche un importo giornaliero dovuto per ogni giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti giudiziali.
La consulenza in materia familiare
Richiesta una maggiore competenza da parte dei consulenti che assistono il giudice in materia familiare. L'esperienza e la competenza devono essere ampie e in alcuni casi specialistiche, come quando si devono affrontare le tematiche della violenza di genere. Necessario anche il possesso si adeguati titoli di specializzazione o titoli che dimostrino l'approfondimento delle materie trattate anche attraverso una formazione post universitaria in psichiatria ,psicologia giuridica o forense e psicologia dell'età evolutiva.
Ampliamento della negoziazione assistita
La negoziazione assistita viene ampliata anche in un particolare ambito familiare, quello che riguarda gli accordi di mantenimento dei figli, siano essi minorenni o maggiori di età non ancora autosufficienti. A questa procedura possono accedere i coniugi divorziati, separati e le coppie di fatto.
Le prossime tappe della riforma
Si deve attendere un anno dalla pubblicazione delle legge delega sulla riforma del processo civile per l'entrata in vigore delle altre novità che toccheranno sempre e anche la materia familiare.
Sarà compito del Governo emanare uno o più decreti per introdurre un unico procedimento in materia di famiglia in grado di coprire materie importanti come lo stato delle persone, i minori, le persone e la famiglia e per intervenite sulla negoziazione assistita in ambito familiare. In base agli obiettivi della riforma si vuole dare la possibilità, tramite la negoziazione assistita, di effettuare trasferimenti immobiliari, potenziando i poteri certificativi degli avvocati che assistono le parti.
La terza tappa infine, che richiederà più tempo per la sua attuazione, sarà finalizzata a istituire i Tribunali per le persone i minori e la famiglia, che saranno distribuiti a livello circondariale e distrettuale.
I primi, a composizione monocratica, avranno la competenza in pratica su tutte le materie che oggi spettano al Tribunale dei minori, sulle controversie relative alle unioni civili, alle coppie di fatto e ai risarcimenti del danno derivanti dalla lesione del danno endofamiliare.
In ambito distrettuale gli organismi giudicanti saranno collegiali e potranno decidere su questioni di diritto, penale e amministrativo, adozioni e sorveglianza e saranno altresì giudici di seconda istanza per l'impugnazione dei provvedimenti delle sezioni circondariali.