SEPARAZIONE E DIVORZIO
La CTU nel processo di famiglia
Metodologie operative, termini, condizioni ed obblighi dei soggetti coinvolti relativamente alla CTU nel processo di famiglia
- CTU: metodologie operative
- Attività e termini
- Nomina CTP e CTU
- Funzione della consulenza d'ufficio
- La relazione peritale
- Conclusione dell'incarico
CTU: metodologie operative
L'articolo
61 del codice
di procedura civile prevede che quando è necessario, il giudice può
farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da
uno o più consulenti di particolare competenza tecnica", che, secondo le
disposizioni dello stesso art. 61 c.p.c., al comma 2, e dell'art. 13 e ss.
disp. att. c.p.c., devono essere normalmente scelti tra le persone iscritte in
albi speciali.
Il compito del C.T.U. è, quelli di assistere il giudice
nella risoluzione di problematiche di natura tecnica, che si presentino al
giudice stesso allorché le domande formulate dalle parti non consistano
esclusivamente nella proposizione di questioni giuridiche, ma vadano decise
domande che richiedono altresì una preventiva risoluzione di questioni
tecniche.
L'attività del C.T.U. è regolamentata dall'articolo 62
c.p.c., il quale chiarisce che il consulente "compie le indagini che gli
sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i
chiarimenti che il giudice gli richiede".
Attività e termini
L'attività del C.T.U. culmina nella redazione della relazione finale e nel suo deposito in cancelleria nel termine accordatogli dal giudice.
Il CTU deve, nel termine di cui all'articolo
192 del codice
di procedura civile, comunicare al giudice la sussistenza di
circostanze o dati di fatto che possono portare alla sua ricusazione.
I motivi di astensione e di ricusazione vengono valutati dal giudice ai sensi
dell'articolo 63 c.p.c. (eventuali partecipazioni a convegni, master e
collaborazioni professionali di carattere scientifico tra consulenti e tra
consulenti e avvocati non possono di per sé costituire gravi ragioni di
convenienza per la ricusazione).
Nomina CTP e CTU
Il CTP può
essere nominato entro il termine assegnato dal giudice con le modalità di cui
agli articoli 201 c.p.c. e 91 disp. att c.p.c.
La parte può nominare più CTP solo qualora il giudice abbia nominato più CTU appartenenti a diverse specializzazioni
professionali.
In corso di consulenza la parte che non vi abbia provveduto nel termine
assegnato dal giudice ex art. 201 c.p.c può nominare il CTP solo previa istanza
e autorizzazione del Tribunale.
La parte può sostituire per motivate ragioni il CTP tempestivamente nominato,
fornendo immediata comunicazione al giudice con nota di deposito nel fascicolo
telematico e tempestivo avviso al CTU.
Il CTU dovrà garantire che la fissazione degli
incontri fornisca la possibilità ai CTP di presenziare, facendo tuttavia
prevalere sempre il superiore interesse dei minori a che la valutazione avvenga
in tempi congrui.
Eventuali proroghe possono essere richieste solo per gravi e comprovate
esigenze che devono essere dettagliatamente rappresentate.
Funzione della consulenza d'ufficio
La
Consulenza d'Ufficio non ha una funzione trasformativa ne' conciliativa.
Tuttavia e' comunque parte del mandato esplorativo del CTU valutare e accertare se vi siano
margini di negoziabilità delle diverse posizioni all'interno del nucleo
familiare.
Il fascicolo processuale viene messo integralmente a disposizione del CTU.
Il giudice, al momento della ammissione della CTU, concede termine per il deposito di
tutta la documentazione che le parti ritengano necessaria per l'espletamento
dell'incarico.
Nel corso delle operazioni peritali possono essere prodotti al CTU o possono essere acquisiti dal CTU ulteriori documenti pubblicamente
consultabili (es. provvedimenti del tribunale) e documenti che possano essere
nella disponibilità di una delle parti o anche di un terzo, qualora sorga
l'indispensabilità all'accertamento di una situazione di comune interesse (es
certificati medici, anche di medici privati, relazioni dei servizi sociali,
documenti provenienti dalla scuola, o da altri enti).
Il CTU, dopo aver acquisito il documento, deve
subito trasmettere quanto ricevuto con indicazione della fonte di acquisizione
al CTP in modo che le parti possano effettuare ogni verifica ed interloquire
sullo stesso a garanzia del contraddittorio.
All'inizio delle operazioni peritali il CTU, quale pubblico ufficiale, redige e
sottoscrive il verbale dell'inizio delle stesse in cui si dà atto:
- della metodologia;
- delle operazioni peritali che verranno eseguite in linea di massima (procedure, adempimenti che verranno effettuati e tempistica);
- in caso di presenza di ausiliari, dei compiti affidati agli stessi dal CTU;
- della presenza o assenza di difensori e/o del curatore speciale alle operazioni peritali e all'ascolto del minore.
Al termine
delle operazioni il CTU redige e sottoscrive il verbale di
chiusura delle operazioni peritali in cui deve dare atto di eventuali istanze o
contestazioni dei CTP, in assenza delle quali certificherà, d'accordo con i
CTP, la completezza delle operazioni e la loro regolarità.
Le osservazioni e le istanze dei CTP previste dall'art. 194 c.p.c. vengono
comunicate al CTU solo durante le operazioni peritali e
verbalizzate, fatte salve situazioni eccezionali che richiedano comunicazioni
al CTU urgenti ed indifferibili che verranno
effettuate a mezzo pec.
I verbali delle operazioni peritali sono allegati alla relazione peritale.
La relazione peritale
La relazione
peritale deve essere:
sintetica, chiara, coerente (cioè tale per cui le conclusioni in risposta al
quesito peritale siano consequenziali con le indagini svolte e le deduzioni
tratte).
La relazione peritale si articola in parti o sezioni, di cui all'indice da
inserirsi in epigrafe, nelle quali siano chiaramente indicate:
- Descrizione della metodologia delle modalità di svolgimento dell'incarico (colloqui, test, ecc) e delle indagini effettuate, incluso un calendario della CTU,
- le Deduzioni che il CTU trae a partire dalle indagini svolte, affiancate dalla sintesi dei colloqui clinici purché sia sempre chiara la distinzione tra ciò che viene riferito e le considerazioni del consulente d'ufficio,
- Conclusioni in risposta al quesito del giudice, espresse in modo sistematico per ogni capo del quesito.
Il CTU allega alla relazione:
- Osservazioni critiche dei CTP
- Risposta del CTU alle osservazioni critiche dei CTP
- Trascrizione dell'ascolto delegato del minore, se disposto
- Trascrizione o verbale sommario dell'esame clinico del minore
- Ogni documentazione acquisita durante la CTU
- Documentazione completa, comprensiva di tutti i materiali, relativa alle indagini testali, se eseguite
- Supporti contenenti video o registrazioni dei colloqui clinici e dell'ascolto del minore, le audio registrazioni dell'esame degli adulti, se disposta dal giudice, da depositare presso la cancelleria.
Conclusione dell'incarico
Dopo la conclusione dell'incarico, il CTU e gli ausiliari, di cui lo stesso si sia avvalso, si astengono dall'assumere privatamente incarichi di sostegno e/o intervento terapeutico a favore delle parti e/o dei minori (es. coordinatore genitoriale, supporto alla genitorialità, terapeuta del minore, terapeuta della coppia) sia nel rispetto delle norme deontologiche proprie sia al fine di garantire la neutralità del CTU e dell'ausiliario anche dopo lo svolgimento del mandato, qualora si renda necessario un suo nuovo intervento, nel prosieguo del giudizio e nei successivi gradi di giudizio.