SEPARAZIONE E DIVORZIO
Separazione: l'assegnazione della casa può ridurre il mantenimento
Cassazione: errato non considerare l'assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario della prole come elemento in grado di condizionare anche la quantificazione del mantenimento
- Assegnazione casa coniugale e mantenimento
- Assegnazione casa in comproprietà alla moglie
- Trascurata l'assegnazione dell'abitazione a fini economici
- L'assegnazione rileva ai fini della misura del mantenimento
Assegnazione casa coniugale e mantenimento
La Cassazione nell'ordinanza n. 27599/2022 (sotto allegata) ribadisce che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge collocatario della prole rileva anche ai fini del riconoscimento e della misura del mantenimento.
Assegnazione casa in comproprietà alla moglie
Due coniugi si separano e il giudice addebita la crisi del matrimonio al marito, perché ha tradito la moglie intrattenendo una relazione extraconiugale.
Pone a carico del coniuge infedele l'obbligo di corrispondere alla moglie euro 350 mensili a titolo di contributo al mantenimento e ulteriori euro 350,00 mensili per la figlia minore, assegnando alla donna anche l'abitazione. Il marito ricorre in appello che però rigetta l'impugnazione.
Trascurata l'assegnazione dell'abitazione a fini economici
Contro la decisione il marito ricorre in Cassazione.
- Con il primo motivo rileva l'omessa motivazione sulla intollerabilità della convivenza posta a fondamento della domanda di addebito.
- Con il secondo contesta la quantificazione dell'assegno riconosciuto alla moglie.
- Con il terzo fa presente che la moglie si era attivata per cercare lavoro solo dopo che lo stesso si lamentava nella sua inerzia ingiustificata.
- Con il quarto infine si lamenta della condanna al pagamento delle spese di lite, stante anche la soccombenza di controparte.
L'assegnazione rileva ai fini della misura del mantenimento
La Cassazione dichiara inammissibile la prima e la terza censura, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo, così motivando la sua decisione.
Il primo motivo è inammissibile perché dalla sentenza emerge una critica generalizzata di inadeguatezza del ricorrente, inoltre la valutazione delle prove raccolte ai fini della ricostruzione dei fatti non è sindacabile in sede di legittimità.
In parte fondato invece il secondo motivo perché in effetti i giudici di merito non hanno dato rilevo ai seguenti fatti:
- condizioni economiche della moglie;
- rinuncia della stessa a far valere le sue pretese successorie nei confronti della sorella;
- assegnazione della casa coniugale, in comproprietà con il marito, in quanto genitore collocatario della figlia minore.
Su quest'ultimo punto la Cassazione precisa che: "Come di recente affermato da questa corte, con orientamento in questa sede condiviso, per adottare le statuizioni conseguenti alla separazione, che attribuisce rilievo anche l'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata la tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'unità suscettibile di apprezzamento economico, anche quando il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto."
Inammissibile il terzo motivo per mancata violazione dell'art. 345 c.p.c e assorbito il quarto.