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ASSEGNO DI MANTENIMENTO


ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Divieto di agire in via esecutiva per il coniuge che intende recuperare l’assegno di mantenimento non corrisposto
La Corte di Cassazione con la recentissima Sentenza n.9686 del 26 maggio 2020 ha rigettato il ricorso proposto da una ex moglie, che aveva agito in via esecutiva al fine di recuperare l’assegno di mantenimento non corrisposto dall’ex coniuge.
La Suprema Corte di Cassazione infatti ha riconosciuto il diritto dell’ex marito a dedurre in compensazione il controcredito relativo al mutuo pagato dallo stesso in via esclusiva per la realizzazione di un’opera fondiaria in favore dei figli minori.
Questo perchè l’assegno di mantenimento, a differenza di quello alimentare, non soddisfa un bisogno alimentare primario ma ha una portata ed un perimetro ben più ampio, per i vincoli di natura solidaristica che legano i rapporti tra marito e moglie.
La vicenda trae origine da un’opposizione all’esecuzione per espropriazione immobiliare avviata da una ex moglie in forza di crediti derivanti dall’assegno di mantenimento stabilito nella sentenza di separazione personale tra i due coniugi, con la quale l’ex marito eccepiva in compensazione un credito derivante dall’adempimento di un previo mutuo fondiario stipulato da entrambi i coniugi.
Il Tribunale, in primo grado, accoglieva l’opposizione formulata dall’ex marito e condannava la ex moglie al pagamento della somma eccedente la compensazione.
La Corte d’Appello confermava poi la decisione del giudice di prime cure, in quanto ribadiva il principio secondo il quale il credito vantato dall’ex moglie non aveva natura strettamente alimentare, oltre a non essere stato provato quanto eventualmente concernesse gli alimenti in favore dei figli.
La moglie, risultata soccombente in entrambi i giudizi di merito, proponeva pertanto ricorso per Cassazione deducendo con il primo motivo di ricorso che il mantenimento richiesto non fosse solo per sè stessa ma anche per i figli e che pertanto non potesse validamente formare oggetto di compensazione.
La Corte di Cassazione con la sentenza de qua, ribadisce il principio secondo cui “il credito relativo al mantenimento dei figli, anche se maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, è un credito propriamente alimentare, che presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall’ordinamento, con riguardo alla complessiva formazione della persona, e la ragione creditoria è pertanto indisponibile ed impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e di conseguenza non compensabile”.
Ben diversa la natura dell’assegno di mantenimento per l’ex moglie, in quanto tale credito non ha la medesima struttura, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nello stato di bisogno in cui versa un soggetto incapace di provvedere autonomamente ai propri bisogni.
L’ampio perimetro di tale misura è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale e dalla stessa Cassazione, proprio perché l’assegno di mantenimento non si limita a soddisfare esigenze primarie di sopravvivenza come quelle alimentari dei figli, ma bisogni derivanti da vincoli solidaristici più ampi.
Per quanto riguarda la compensazione quindi la Corte ritiene che al credito per il mantenimento del coniuge azionato in via esecutiva può essere opposto, ai sensi dell’art. 615 c.p.c, un controcredito certo e illiquido, ma di importo superiore al credito azionato in via esecutiva e di pronta soluzione.