Mantenimento figli: niente condizionale per chi non versa tutto
Senza integrale versamento dell'assegno di mantenimento niente condizionale se non si deduce che ci si trova nella assoluta impossibilità di adempiere.
Carcere senza condizionale per chi non versa il mantenimento ai figli
Il Giudice non è tenuto a verificare se il mancato versamento dell’assegno di mantenimento dipende da impossibilità assoluta di corrispondere le somme dovute: questa circostanza infatti va dedotta dall’imputato che deve altresì fornire adeguata prova al riguardo.
La Cassazione affronta il delicato tema del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, previsto e punito dall’art. 570 c.p. risolvendo la questione relativa alla sussistenza, in capo al Giudice, di un obbligo di verifica sulle condizioni economiche del reoe sulla possibilità di adempiere all’obbligo di mantenimento quando la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento integrale di ogni somma dovuta.
Su questo argomento, infatti, si sono formati due diversi orientamenti giurisprudenziali di cui occorre dare conto.
Indice
- 1 L’orientamento minoritario.
- 2 L’orientamento maggioritario.
- 3 La soluzione adottata dalla Sesta Sezione.
- 4 La decisione ed il rigetto del ricorso.
L’orientamento minoritario.
Secondo un primo orientamento, minoritario nella Giurisprudenza di legittimità, la subordinazione della concessione dello sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno contestualmente liquidato impone sempre la valutazione del giudicante, sia pure sommaria e con apprezzamento motivato, delle condizioni economiche dell’imputatoe della sua concreta possibilità di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario [1].
L’orientamento maggioritario.
Secondo altro orientamento, invece, quando la sospensione condizionale della pena è subordinata all’integrale risarcimento del danno il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato, salva l’ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere. [2]
Tali elementi, inoltre, possono desumersi anche da circostanze dedotte dall’imputato. [3]
La soluzione adottata dalla Sesta Sezione.
La Sesta Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza in commento [4] aderisce all’orientamento maggioritario appena richiamato. Si tratta di un’argomentazione di buon senso: sarebbe inutile subordinare la condizionale ad un adempimento che già quando viene imposto si sa che non potrà essere osservato.
La decisione ed il rigetto del ricorso.
Nello specifico caso affrontato dalla corte un uomo era stato condannato a quattro mesi di reclusione e 400 euro di multa per avere omesso di corrispondere la somma stabilita quale contributo di mantenimentoper i tre figli minori.
Il ricorso per Cassazione si fonda sul lamentato errore dei Giudici di merito, che hanno subordinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all’integrale corresponsione delle somme dovute a titolo di mantenimento entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza senza una preventiva e motivata verifica, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell’imputato e, dunque, della concreta possibilità di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario.
Per la Cassazione il ricorso va rigettato, poiché la Corte d’Appello non era tenuta ad alcuna preventiva verifica in ordine alla capacità economica dell’imputato, avendo questi omesso di dedurre la sua impossibilità assoluta ad adempiere.
- Cassazione, Sez. 5, Sent. n. 21557 del 02/02/2015, Solazzo e altro, Rv. 263675;
- Cassazione, Sez. 3, Sent. n. 29996 del 17/05/2016, Lo Piccolo, Rv. 267352;
- Cassazione, Sez. 6, Sent, n. 25413 del 13/05/2016, C., Rv. 267134;
- Cassazione, Sez. 6, Sent. n. 52730 del 20/11/