Se la moglie ha rinunciato a lavoro e carriera a favore di figli e famiglia, legittima è la richiesta di assegno divorzile.
Tribunale di Milano, sent. n. 9868 del 3 ottobre 2017
Il Tribunale di Milano analizza e adegua, condividendoli, i nuovi parametri che la Suprema Corte ha delineato per l'individuazione della legittimità della pretesa di assegno divorzile. Valutati i parametri in astratto ed in concreto della domanda, il collegio adatta nel caso concreto la innovativa interpretazione dei presupposti per l'obbligazione a carico di una delle due parti, facendo riferimento alla effettiva necessità del soggetto economicamente più debole di percepire l'assegno, considerandolo come persona singola, svincolata dal riferimento al precedente contratto matrimoniale. Si cerca infatti l'individuazione di un parametro diverso, che sia coerente con le premesse. Il Collegio ritiene che un parametro di riferimento siffatto-cui rapportare il giudizio sull'adeguatezza-inadeguatezza" dei “mezzi” dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio e sulla "possibilità-impossibilità “per ragioni oggettive”" dello stesso di procurarseli-vada individuato nel raggiungimento dell'" indipendenza economica" del richiedente: se è accertato che quest'ultimo è "economicamente indipendente" o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto.
Nel caso di specie è un fatto che la donna, parte convenuta, non abbia redditi propri se non quelli provenienti dall'assegno di mantenimento del marito, nè proprietà immobiliari, avendo liquidato la propria parte di immobile allo stesso in seguito ad accordi di separazione, ed abbia lasciato da oltre venti anni la propria attività lavorativa, per dedicarsi alla famiglia ed ai figli. Tale scelta di fatto era stata condivisa dai coniugi ed ha rappresentato un notevole impegno per la stessa, nonchè risparmio in termini di risorse economiche per il nucleo.Ha, quindi, un’età (anni 54) che non le consente certo, tenuto conto delle attuali condizioni del mercato del lavoro dal quale la signora è uscita ormai da oltre vent’anni, di reperire un’occupazione. La richiesta di parte convenuta viene quindi accolta, poichè è stato dimostrato, secondo il collegio, la legittimità della richiesta e quantificato il quantum dell'obbligazione.
Nel caso di specie è un fatto che la donna, parte convenuta, non abbia redditi propri se non quelli provenienti dall'assegno di mantenimento del marito, nè proprietà immobiliari, avendo liquidato la propria parte di immobile allo stesso in seguito ad accordi di separazione, ed abbia lasciato da oltre venti anni la propria attività lavorativa, per dedicarsi alla famiglia ed ai figli. Tale scelta di fatto era stata condivisa dai coniugi ed ha rappresentato un notevole impegno per la stessa, nonchè risparmio in termini di risorse economiche per il nucleo.Ha, quindi, un’età (anni 54) che non le consente certo, tenuto conto delle attuali condizioni del mercato del lavoro dal quale la signora è uscita ormai da oltre vent’anni, di reperire un’occupazione. La richiesta di parte convenuta viene quindi accolta, poichè è stato dimostrato, secondo il collegio, la legittimità della richiesta e quantificato il quantum dell'obbligazione.