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Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




Moglie mammona e suocera invadente? L'allontanamento del coniuge è per giusta causa



Moglie mammona e suocera invadente? L'allontanamento del coniuge è per giusta causa
Il coniuge costretto a subire l'invadenza della suocera può allontanarsi dalla casa coniugale senza rischiare l'addebito
Difficile crederci, ma ancora oggi la presenza di una suocera invadente, che proprio non ci riesce a stare per conto proprio, può rappresentare un grave pregiudizio per la vita coniugale, tanto da portare i coniugi alla separazione.
Ed è proprio quando la presenza diviene continua, mal tollerata e caratterizzata da una particolare invadenza, che il coniuge costretto a subire detti comportamenti può allontanarsi dalla casa coniugale senza che il suo comportamento possa costituire motivo di addebito.
In tal caso, non gli potrà essere infatti addebitata alcuna colpa in quanto l'allontanamento sarebbe avvenuto per giusta causa.
Al contrario, è il coniuge che ha subito l'ingerenza nella vita coniugale da parte della suocera a poter chiedere l'addebito della separazione all'altro, ove quest'ultimo abbia tollerato i comportamenti invadenti del genitore e, al contempo, nulla abbia fatto per impedirli, consentendo che gli stessi avessero riflessi significativi sui rapporti coniugali!
Tanto può accadere sia allorquando vi sia convivenza con i suoceri ma anche nel caso in cui tra le due abitazioni vi sia una contiguità tale da dar luogo a facili ingerenze, ingerenze che possono manifestarsi sotto forma di invadenza nel rapporto coniugale ma anche in termini di intromissione nell'educazione dei figli.
Gli interventi degli Ermellini, a seconda delle circostanze, hanno assunto pertanto carattere diverso, dal ritenere avvenuto per giusta causa l'allontanamento del coniuge che non ha più sopportato queste significative ingerenze, all'addebito della separazione al coniuge che vi abbia acconsentito senza far nulla per arginarle, alla limitazione dei contatti tra nonni e nipoti (cfr. Cassazione, ex multis, sentenza n. 4540/2011).