Niente più assegno periodico per le separazioni e i divorzi in Comune
La procedura semplificata delle separazioni e dei divorzi cambia volto
T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 07.07.2016 n. 7813

Come noto, la materia del diritto processuale di famiglia è stata oggetto di un’importante riforma operata con il d.l. n. 132 del 12.9.2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162/2014
In particolare, l’art. 12 del d.l. 132/2014 disciplina la nuova procedura di separazione e divorzio e relative modificazioni innanzi all’ufficiale dello stato civile, richiedendo, quale condizione per potervi fare ricorso, che non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
In questo caso l’accordo tra le parti tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Ulteriore condizione posta per l’accesso alla procedura semplificata è che l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Su tale ultimo punto, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con la Circolare n. 19 del 28.11.2014, ha interpretato il menzionato art. 12 del d.l. n. 132/2014, escludendo “dall’accordo davanti all’ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come – ad esempio – l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti“.
Con la successiva Circolare n. 6 del 24.4.2015, il Ministero dell’Interno, nel modificare il proprio precedente orientamento, ha limitato il divieto affermando che “Non rientra… nel divieto della norma la previsione, nell’accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile)“. Aggiungendo, altresì, che “… Le parti possono richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l’attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa. Si tratta infatti di disposizioni negoziali che determinano tra i coniugi l’insorgenza di un rapporto obbligatorio che non produce effetti traslativi su di un bene determinato preclusi dalla norma. Al riguardo, appare opportuno precisare che l’ufficiale dello stato civile è tenuto a recepire quanto concordato dalle parti, senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa, né della congruità della stessa. Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare)“.
Ebbene, la Circolare n. 6/2015 è stata impugnata innanzi al TAR del Lazio, assumendo che il divieto di patti di trasferimento immobiliare nell’ambito dell’accordo di separazione consensuale, della richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della modifica delle condizioni di separazione o di divorzio dinanzi all’ufficiale dello stato civile, è previsto dall’art. 12 comma 3 del d.l. n. 132/2014 al fine di tutelare i soggetti coinvolti nell’accordo, in quanto suscettibile di provocare storture e potenziali violazioni dei diritti fondamentali dei coniugi stessi.
Da tanto conseguirebbe l’illegittimità della Circolare impugnata, nella parte in cui ricomprende nell’ambito degli accordi conclusi dinanzi agli ufficiali dello stato civile anche la disciplina concordata degli obblighi di pagamento di assegni ovvero la modifica, revoca o revisione delle relative condizioni.
Infatti l’art. 12 del d.l. n. 132/2014 precluderebbe qualsiasi patto “di trasferimento patrimoniale”, non limitandosi a vietare patti dispositivi di beni determinati e non distinguendo, come arbitrariamente farebbe la Circolare, tra prestazioni una tantum e prestazioni periodiche.
Inoltre, l’interpretazione estensiva o manipolativa dell’art. 12, comma 3, terzo periodo, del d.l. n. 132/2014, operata dal Ministero, contrasterebbe anche con l’art. 24 Cost., per palese violazione del diritto alla difesa di quei soggetti che, trovandosi in posizione di debolezza o soggezione verso il proprio coniuge o verso l’ambiente sociale in cui vivono e in cui operano gli ufficiali dello stato civile abilitati a certificare i patti, potrebbero essere indotti ad accordi di tipo patrimoniale lesivi dei propri interessi in un ambito nel quale mancano adeguate garanzie di tutela e dove anzi l’ufficiale di stato civile non può entrare nel merito della somma consensualmente decisa, né della congruità della stessa.
Il TAR ritiene il ricorso fondato, evidenziando che l’intimato Ministero, nell’interpretare la locuzione giuridica “patti di trasferimento patrimoniale”, in presenza dei quali non può farsi ricorso alla procedura semplificata di cui all’art. 12 del d.l. n. 132/2014, ha ritenuto di doverne limitare la portata, facendovi rientrare solo l’ipotesi di assegno una tantum con il conseguente lecito ricorso alla procedura semplificata nel caso in cui l’accordo comprenda la spettanza e/o l’entità dell’assegno periodico di mantenimento o divorzile.
Tale distinguo secondo il TAR Lazio entra in conflitto con la portata ampia ed omnicomprensiva della norma primaria in esame, che ricomprende ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale, ivi incluso il trasferimento di una somma di denaro. Infatti sia che si tratti di uno o più beni ben individuati sia che si tratti di somme di denaro, in ogni caso si determina un accrescimento patrimoniale nel soggetto in favore del quale il trasferimento viene eseguito.
D’altra parte, una tale previsione normativa è conforme alla ratio sottesa alla procedura semplificata di separazione o divorzio o di modifica delle condizioni dell’una o dell’altro, che è quella di rendere estremamente agevolato l’iter per pervenire a tale risultato, ma solo in presenza di condizioni che non danneggino i soggetti deboli.
Anche la scelta di escludere dall’ambito applicativo dell’art. 12 del d.l. n. 132/2014 l’ipotesi di patti di trasferimento patrimoniale è tesa a garantire il soggetto più debole della coppia, che altrimenti sarebbe fortemente penalizzato, stante la procedura particolarmente accelerata e semplificata, che peraltro vede la presenza solo eventuale – e non già obbligatoria – di avvocati e che attribuisce all’ufficiale di stato civile un ruolo meramente certificatore dell’accordo tra le parti.
Conclusivamente, secondo il TAR Lazio solo l’interpretazione letterale della norma assicura la tutela del soggetto debole, che, in caso contrario, potrebbe essere di fatto “costretto” ad accettare condizioni patrimoniali imposte dalla controparte più forte.
In questo caso l’accordo tra le parti tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Ulteriore condizione posta per l’accesso alla procedura semplificata è che l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Su tale ultimo punto, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con la Circolare n. 19 del 28.11.2014, ha interpretato il menzionato art. 12 del d.l. n. 132/2014, escludendo “dall’accordo davanti all’ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come – ad esempio – l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti“.
Con la successiva Circolare n. 6 del 24.4.2015, il Ministero dell’Interno, nel modificare il proprio precedente orientamento, ha limitato il divieto affermando che “Non rientra… nel divieto della norma la previsione, nell’accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile)“. Aggiungendo, altresì, che “… Le parti possono richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l’attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa. Si tratta infatti di disposizioni negoziali che determinano tra i coniugi l’insorgenza di un rapporto obbligatorio che non produce effetti traslativi su di un bene determinato preclusi dalla norma. Al riguardo, appare opportuno precisare che l’ufficiale dello stato civile è tenuto a recepire quanto concordato dalle parti, senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa, né della congruità della stessa. Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare)“.
Ebbene, la Circolare n. 6/2015 è stata impugnata innanzi al TAR del Lazio, assumendo che il divieto di patti di trasferimento immobiliare nell’ambito dell’accordo di separazione consensuale, della richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della modifica delle condizioni di separazione o di divorzio dinanzi all’ufficiale dello stato civile, è previsto dall’art. 12 comma 3 del d.l. n. 132/2014 al fine di tutelare i soggetti coinvolti nell’accordo, in quanto suscettibile di provocare storture e potenziali violazioni dei diritti fondamentali dei coniugi stessi.
Da tanto conseguirebbe l’illegittimità della Circolare impugnata, nella parte in cui ricomprende nell’ambito degli accordi conclusi dinanzi agli ufficiali dello stato civile anche la disciplina concordata degli obblighi di pagamento di assegni ovvero la modifica, revoca o revisione delle relative condizioni.
Infatti l’art. 12 del d.l. n. 132/2014 precluderebbe qualsiasi patto “di trasferimento patrimoniale”, non limitandosi a vietare patti dispositivi di beni determinati e non distinguendo, come arbitrariamente farebbe la Circolare, tra prestazioni una tantum e prestazioni periodiche.
Inoltre, l’interpretazione estensiva o manipolativa dell’art. 12, comma 3, terzo periodo, del d.l. n. 132/2014, operata dal Ministero, contrasterebbe anche con l’art. 24 Cost., per palese violazione del diritto alla difesa di quei soggetti che, trovandosi in posizione di debolezza o soggezione verso il proprio coniuge o verso l’ambiente sociale in cui vivono e in cui operano gli ufficiali dello stato civile abilitati a certificare i patti, potrebbero essere indotti ad accordi di tipo patrimoniale lesivi dei propri interessi in un ambito nel quale mancano adeguate garanzie di tutela e dove anzi l’ufficiale di stato civile non può entrare nel merito della somma consensualmente decisa, né della congruità della stessa.
Il TAR ritiene il ricorso fondato, evidenziando che l’intimato Ministero, nell’interpretare la locuzione giuridica “patti di trasferimento patrimoniale”, in presenza dei quali non può farsi ricorso alla procedura semplificata di cui all’art. 12 del d.l. n. 132/2014, ha ritenuto di doverne limitare la portata, facendovi rientrare solo l’ipotesi di assegno una tantum con il conseguente lecito ricorso alla procedura semplificata nel caso in cui l’accordo comprenda la spettanza e/o l’entità dell’assegno periodico di mantenimento o divorzile.
Tale distinguo secondo il TAR Lazio entra in conflitto con la portata ampia ed omnicomprensiva della norma primaria in esame, che ricomprende ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale, ivi incluso il trasferimento di una somma di denaro. Infatti sia che si tratti di uno o più beni ben individuati sia che si tratti di somme di denaro, in ogni caso si determina un accrescimento patrimoniale nel soggetto in favore del quale il trasferimento viene eseguito.
D’altra parte, una tale previsione normativa è conforme alla ratio sottesa alla procedura semplificata di separazione o divorzio o di modifica delle condizioni dell’una o dell’altro, che è quella di rendere estremamente agevolato l’iter per pervenire a tale risultato, ma solo in presenza di condizioni che non danneggino i soggetti deboli.
Anche la scelta di escludere dall’ambito applicativo dell’art. 12 del d.l. n. 132/2014 l’ipotesi di patti di trasferimento patrimoniale è tesa a garantire il soggetto più debole della coppia, che altrimenti sarebbe fortemente penalizzato, stante la procedura particolarmente accelerata e semplificata, che peraltro vede la presenza solo eventuale – e non già obbligatoria – di avvocati e che attribuisce all’ufficiale di stato civile un ruolo meramente certificatore dell’accordo tra le parti.
Conclusivamente, secondo il TAR Lazio solo l’interpretazione letterale della norma assicura la tutela del soggetto debole, che, in caso contrario, potrebbe essere di fatto “costretto” ad accettare condizioni patrimoniali imposte dalla controparte più forte.