La rinuncia agli alimenti con la separazione non vincola il divorzio
Assegno di mantenimento: all’atto del divorzio si può chiedere al giudice la modifica delle condizioni di separazione precedentemente concordate tra i coniugi?
Tempo di crisi economica e di forti stravolgimenti lavorativi. Chi ha oggi il lavoro non è detto che lo conservi domani. Cosa succede, dunque, nel caso in cui i coniugi, all’atto di separarsi, si accordino per un determinato assetto dei loro interessi economici (assegno di mantenimento) e, successivamente, all’atto del divorzio, uno dei due ci ripensi, volendo chiedere la modifica di tali condizioni?
Un esempio renderà meglio il problema. Mettiamo che, con la separazione, la moglie, occupata presso un’azienda con lavoro a tempo indeterminato, rinunci al mantenimento. Poi, però, nell’arco dei tre anni necessari per chiedere il divorzio, lei perda il lavoro. Così, in sede di scioglimento definitivo del matrimonio vuole modificare l’accordo precedente e chiedere gli alimenti. È possibile?
Certamente. La moglie può, senza necessariamente attendere il giudizio di divorzio, chiedere già con il licenziamento, la modifica delle condizioni di separazione (sia per quanto riguarda il contributo al mantenimento dei figli, sia per quello suo), adducendo il mutamento della propria situazione reddituale e/o patrimoniale; ma può anche chiedere il divorzio e far valere tale mutamento in quella sede, in particolare nella fase presidenziale, che prevede l’emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti. La scelta sta, pertanto, all’interessata.
Va chiarito anche che l’assegno per il coniuge debole e quello per i figli devono essere tenuti distinti, in quanto diversi sono i presupposti e la disciplina, e che il contributo al mantenimento del coniuge debole ha presupposti e criteri di quantificazione distinti durante il periodo di separazione e in sede di divorzio.
In ogni caso, salvo i casi di prescrizione, la rinuncia a chiedere o esigere contributi di natura alimentare non vale per il futuro; quindi, la mancata richiesta in una fase non impedisce la proposizione delle domanda in una fase successiva, al mutare della situazione di fatto.