Informazioni personali

La mia foto
Pescara, PE, Italy
Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




Il genitore non deve mantenere il figlio adulto, disoccupato ma con titoli



Il genitore non deve mantenere il figlio adulto, disoccupato ma con titoli
L’obbligo dei genitori di mantenere i figli va valutato in base anche all’età del giovane e dei titoli da questi conseguiti in modo da evitare situazioni di parassitismo.
 I genitori non hanno l’obbligo di mantenere un figlio a oltre trent’anni di età se gli hanno garantito un valido percorso di studi tanto da portarlo a conseguire uno o più titoli; l’obbligo poi certamente non sussiste se il giovane non versa in uno stato di minorazione fisica e non dimostra di vivere in condizione di indigenza. Lo ha chiarito il tribunale di Roma con una recente sentenza [1].
 Anche secondo la Cassazione, nel valutare quando sussista l’obbligo, per i genitori, di mantenere il figlio maggiorenne non si può tracciare una regola generale, ma si deve guardare al singolo caso specifico e alle condizioni in cui versa il giovane: tanto più quest’ultimo è avanti con l’età, tanto più rigorosa deve essere la valutazione del giudice in merito al suo stato di bisogno. Questo perché si vuol evitare di dare tutela a situazioni che potrebbero sconfinare nel parassitismo. Dunque, nel caso di un maggiorenne che abbia già completato il proprio percorso formativo, conseguendo peraltro il titolo di studi necessario alla propria ambizione e preparazione (laurea o diploma), che nello stesso tempo sia pienamente “abile” e, quindi, non presenti patologie invalidanti, che non dia prova di versare in condizioni di estrema povertà (nel qual caso, comunque, gli sarebbero sempre dovuti gli alimenti) non ha più diritto a essere mantenuto dai genitori.
 La sentenza sembra porsi in contrasto con quel filone di giurisprudenza, ormai consolidato, secondo cui il mantenimento è necessario fino a quando il figlio maggiorenne consegua una stabile indipendenza economica. Di tanto, invece, nel provvedimento in esame, non si fa riferimento: il giudice si limita a giustificare la propria decisione di negare l’assistenza economica al ragazzo per via della coesistenza di due condizioni:
 – l’età avanzata
– il possesso degli strumenti (percorsi formativo e titolo di studi) che gli consentirebbero di trovare lavoro e, quindi, di ottenere l’indipendenza economica.
 Come ha più evidenziato la Suprema corte “la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata necessariamente caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni di genitori sempre più anziani”.
 Inoltre, in presenza di figli maggiorenni più che una richiesta di mantenimento dovrebbe essere avanzata una richiesta di alimenti: a differenza della prima, infatti, l’obbligo alimentare scatta tutte le volte in cui il soggetto beneficiario non possa provvedere alle più elementari esigenze di vita come il vitto, il vestiario, le cure e l’abitazione. Gli alimenti possono essere richiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
[1] Trib. Roma, sent. n. 18611/15.