Informazioni personali

La mia foto
Pescara, PE, Italy
Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




Divorzio: il marito non paga il mutuo? Moglie e figli via di casa



Divorzio: il marito non paga il mutuo? Moglie e figli via di casa
Divorziati: se l’ex marito smette di pagare le rate del mutuo, moglie e figli perdono il diritto al tetto coniugale. Ecco perché e come difendersi.
Divorziare o separarsi prima di aver finito di pagare il mutuopotrebbe diventare un problema per il coniuge che ha diritto all’assegnazione dell’immobile. A stabilirlo è la Cassazione con una sentenza che rischia di lasciare in mezzo alla strada i figli di coppie separate.
Sulla maggior parte delle case degli italiani c’è un’ipoteca della banca ma potrebbe accadere che, dopo la separazione o il divorzio e l’assegnazione della casa, i pagamenti del mutuo a carico di uno dei due restino in sospeso. Cosa succede in questo caso? La risposta non piacerà soprattutto alle donne, che sono quelle che generalmente ottengono dal giudice il tetto coniugale e l’affidamento dei figli.
Se il marito smette di pagare il mutuo e la moglie non riesce a pagare anche la sua parte infatti, la banca ha il diritto di mettere in vendita la casa e mandare via gli inquilini (moglie e figli) anche se una sentenza precedente li ha autorizzati a rimanervi dentro.
Com’è possibile? Il fatto è che l’ipoteca, se stipulata prima della sentenza che assegna la casa coniugale a uno dei due ex coniugi, prevale su di essa. La banca, quindi, può benissimo pignorare, espropriare e vendere il bene all’asta senza preoccuparsi del fatto che i rapporti della coppia si siano incrinati o del provvedimento di assegnazione dell’immobile in seguito alla separazione.
Divorzio: perché la casa è pignorabile se l’ex non paga il mutuo
Nonostante sia più facile pensare che un genitore non metterebbe mai in una situazione di disagio i propri figli anche se ha divorziato dal coniuge, può accadere che per ragioni economiche non possa più permettersi di pagare il mutuo oppure decida di non sobbarcarsi la spesa di un bene di cui non gode, preferendo il pignoramento. Non si tratta di un’ipotesi irrealistica, soprattutto nel caso di un mutuo “giovane” e con poche rate pagate.
Secondo la Corte Suprema, quindi, per l’ex moglie a cui è stata assegnata la casa coniugale valgono le stesse regole dell’inquilino, compresa la prevalenza dell’ipoteca della banca. Questo principio non rileva il fatto che in casa vivano bambini piccoli, che la moglie sia disoccupata o che il marito abbia deciso di interrompere volontariamente il pagamento del mutuo per farle un torto.
Divorzio: cosa fare se il coniuge non paga le rate del mutuo?
Innanzitutto c’è da dire che anche se versa regolarmente il mantenimento, il coniuge che non paga il mutuo e costringe l’ex ad andare via di casa insieme ai figli è passabile di querela per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
In caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino danni al minore o ostacolino l’affidamento, il giudice può:
  • ammonire il genitore inadempiente;
  • disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore;
  • disporre il risarcimento dei danni nei confronti dell’ex coniuge;
  • condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di 75€ a un massimo di 5.000€ a favore della Cassa delle ammende.
Riduzione dell’assegno di mantenimento
Un’ultima precisazione riguarda il mutuo cointestato al 50%. Se a non contribuire al pagamento delle rate è la moglie a cui è stato assegnato l’immobile, facendo così ricadere tutto il peso della spesa sul marito che non vuole incorrere nel pignoramento e nella vendita della casa, quest’ultimo può chiedere che venga ridotto l’importo dell’assegno per il mantenimento.
Prima di intraprendere azioni legali, comunque, è sempre bene trovare un accordo nel bene dei figli.