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Come e quando ottenere la casa familiare dopo la separazione



Come e quando ottenere la casa familiare dopo la separazione
Assegnazione della casa familiare con la separazione e il divorzio: i presupposti, le condizioni, i possibili accordi dei coniugi e i limiti per la decisione del giudice, la suddivisione delle spese e l’incidenza sull’assegno di mantenimento, la durata.
 Come fa il giudice a decidere a chi assegnare lacasa coniugale dopo la separazione? La assegnazione può essere fatta solo se la coppia è sposata e ha figli? Esistono dei criteriche il giudice deve seguire per assegnare la casa? La coppia può decidere in autonomia o è sempre il giudice ad avere l’ultima parola? Chi paga le spesedella casa assegnata? Che succede se la casa è di proprietà di uno o entrambi i coniugi oppure se è in affitto o in comodato? La casa assegnata si può vendere? Quanto tempo dura l’assegnazione?
Sono questi e molti altri i dubbi che spesso sorgono nella coppia in procinto di separarsi riguardo alla sorte della casa in cui la famiglia è vissuta. Ci proponiamo, con questa guida, di dare rispostaai più frequenti.
 Cosa si intende per casa familiare?
Quando si parla di casa familiare si intende l’habitat domestico che rappresenta il centro degli affetti, degli interessi e delle abitudiniin cui si svolge e sviluppa la vita della famiglia; il luogo in cui la famiglia si incontrava quando era unita e continua ad incontrarsi anche dopo la separazione [1].
Nella nozione di casa familiare rientrano anche i mobili, gli oggetti di arredamento, gli elettrodomestici e i servizi ad essa pertinenti (si pensi ad esempio al giardino e al garage), con esclusione dei beni di uso strettamente personale o che soddisfino le particolari esigenze del soggetto che dovrà lasciare l’immobile [3].
Non può, quindi, parlarsi di casa familiare con riferimento alla casa utilizzata in modo saltuario o quella utilizzata dai coniugi nei periodi di vacanza [2], come pure a tutte le cosiddette seconde case.
 Che significa che il giudice assegna la casa familiare?
L’assegnazione è il provvedimento con il quale il giudice attribuisce il godimento provvisorio dell’immobile ad uno dei coniugi (o dei genitori qualora si tratti di una coppia non sposata con figli).
Tale decisione è presa considerando in primo luogo l’interesse dei figli a non subire il trauma dell’allontanamento dal luogo in cui si è svolta la loro vita.
Colui al quale la casa non è stata assegnata deve, perciò, trasferire la propria residenza altrove, immediatamente o entro l’eventuale il termine indicato dal giudice.
Anche se manca, infatti, un espresso ordine o un invito di rilascio, il provvedimento di assegnazione contiene una implicita condanna al rilascio nei confronti dell’altro coniuge.
Pertanto, qualora il non assegnatario non provveda a lasciare la casa spontaneamente, chi ha ottenuto il godimento dell’immobile potrà (avendo in mano un provvedimento esecutivo per legge) agire con un’azione coattiva di esecuzione forzata [3].
 Il provvedimento di assegnazione non incide sul diritto di proprietà delle parti, ma lo limita fortemente in quanto impedisce al soggetto non assegnatario di disporre dell’immobile per tutto il tempo di vigore del provvedimento del giudice; periodo che potrebbe durare anche molti anni in presenza di figli minori.
 Il giudice è libero di assegnare la casa come vuole?
No. Nel disporre l’assegnazione il potere del giudice non è assoluto e incondizionato, in quanto egli non può:
 – attribuire la proprietà della casa o un diritto diverso dal mero godimento del bene ad uno dei coniugi;
– prevedere che l’assegnatario possa utilizzare solo alcuni locali facenti parte dell’immobile;
– imporre, in caso di comproprietà, che uno dei coniugi ceda la propria quota all’altro.
I coniugi possono trovare un accordo sull’assegnazione della casa?
Se le parti raggiungono un accordo di separazione, esse sono tenute anche a prendere una decisione riguardo all’assegnazione della casa (si tratta, cioè, di una condizione necessaria dell’accordo).
In tal caso esse hanno ampia libertà di scegliere i criteri da adottare per l’assegnazione, con l’unico limite che l’accordo raggiunto non deve essere contrario all’interesse dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Il giudice, infatti, ben potrebbe decidere di non omologare un accordo che privi il minore della possibilità di restare ad abitare nella casa familiare.
Così, volendo illustrare degli esempi di accordo, le parti possono:
– scegliere di uniformarsi ai criteri generali in tema di assegnazione che prevedono, come regola generale, che la casa familiare sia assegnata al coniuge convivente con i figli minori o con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti;
 – prevedere la loro alternanzasettimanale nella casa familiare (condizione questa che il giudice non può prevedere in mancanza di accordo): è questo il cosiddetto collocamento alternato o invariato che permette ai figli di conservare, nell’ambiente domestico nel quale sono cresciuti, le proprie abitudini e i propri interessi, mentre sono i genitori a spostarsi [4];
– accordarsi per trasferire diritti riguardanti la casa familiare oppure impegnarsi a tale trasferimento. Così, ad esempio, i coniugi/genitori possono decidere di trasferire (o impegnarsi a farlo) da uno all’altro la proprietà della casa; la quota della comproprietà su di essa; la costituzione di un diritto reale di usufrutto o di abitazione (o anche di un vincolo di destinazione o di un trust). Per un approfondimento rinviamo alla guida: “Come trasferire la proprietà di beni con la separazione e il divorzio”.
 Come decide il giudice sull’assegnazione se non c’è accordo delle parti?
La decisione del giudice riguardo all’assegnazione dipende strettamente dall’esistenza o meno di figli (minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti o comunque portatori di grave handicap).
Per giurisprudenza costante, infatti, il giudice deve tutelare l’interesse dei figli rimanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti [5].
Esaminiamo quindi le due distinte ipotesi.
 1- Se ci sono figli non autosufficienti
Di solito, il giudice assegna la casa al genitore che convive con i figli minori o maggiorenni non autosufficienti in quanto questi gli siano stati affidati o siano stati collocati presso di lui.
Anche se, infatti, vi è l’affido condiviso, il magistrato deve determinare il luogo in cui i figli vivono in modo prevalente e assegnare, a loro tutela, la casa familiare al genitore con il quale essi intrattengono le relazioni in modo più frequente e stabile.
Anche in presenza di figli, tuttavia il giudice ha un’ampia discrezionalità di decisione, potendo, comunque, scegliere di non assegnare la casa al genitore convivente con loro quando:
 ritenga che tale soluzione non corrisponda al loro primario interesse,
  • o quando, nel caso concreto, ritenga che anche sotto il profilo degli assetti economici la soluzione migliore sia rappresentata dall’allontanamento del genitore e dei figli conviventi dalla casa in cui la famiglia viveva unita [6].
 Se, però, il coniuge convive con un figlio minore, avuto da un’altra relazione, in tal caso non può essergli assegnata la casa [7].
Se la coppia ha figli maggiorenni, l’assegnazione al genitore convivente può essere fatta se la mancanza di autosufficienza economica dei giovani non sia dovuta a loro colpa. In tal caso, la prova della convivenza col figlio fa presumere che la sua non autosufficienza economica sia incolpevole, mentre l’indipendenza economica del figlio maggiorenne o la colpa per il mancato conseguimento di tale indipendenza deve essere provata dal genitore che allega dette circostanze [8].
 Nel caso in cui i figli abitino la casa in modo saltuario (come nel caso degli studenti fuori sede), secondo una certa giurisprudenza, se essi continuano ad avere comunque un collegamento stabile con la casa del genitore , facendo ritorno a casa (se pur di rado) quando gli impegni glielo consentono, in tal caso non viene meno il diritto del genitore all’assegnazione dell’immobile [9]. Secondo altra tesi, invece, se il figlio fa ritorno a casa anche nei soli week end, in tal caso tra lui e il genitore si configura un rapporto di semplice ospitalità, con conseguente esclusione del diritto del genitore che lo ospita all’assegnazione della casa coniugale. In tale ipotesi, infatti, si può ritenere che i figli siano ormai sradicati dalle abitudini di vita che rappresentano la base del criterio di assegnazione dell’immobile [10].

2- Se non ci sono figli
La legge non fa espresso riferimento all’ipotesi in cui la coppia che si separa non abbia figli.
A riguardo esistono due tesi: quella secondo la quale, in tal caso, il giudice non ha il potere di assegnare la casa e quella che invece gli attribuisce comunque il potere di prevedere l’assegnazione come forma di tutela del coniuge più debole.
Esaminiamole più nello specifico.
 –Il giudice non può assegnare la casa
La tesi prevalente ritiene che solo la sussistenza di un interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico è in grado di giustificare la limitazione dei diritti del proprietario (o del titolare di altro diritto reale) propria dell’ assegnazione [11]. Dunque, secondo tale tesi il giudice, se non ci sono figli (o se sono maggiorenni autosufficienti) non può assegnare la casa al coniuge più debole per riequilibrare la situazione economica dei coniugi (neppure se l’assegnazione viene chiesta come forma di contributo al mantenimento); il magistrato, in tal caso, potrebbe solo rinviare i coniugi alle norme, a seconda dei casi, in tema di proprietà, di diritti reali o di diritti personali di godimento [12].
Dunque, se non ci sono figli, il giudice non può assegnare la casa a nessuno dei coniugi [13], ma in caso di comproprietàessi dovranno decidere liberamente su di essa e, in mancanza di accordo, chiederne la divisione; se, invece, la casa è di proprietà esclusiva di uno solo dei coniugi l’utilizzo della casa spetta in automatico al proprietario.
Ciò che, semmai, il giudice può fare è prevedere un aumento dell’assegno di mantenimento in favore della parte più debole, considerando il valore economico dell’immobile.
 – Assegna la casa al coniuge più debole
Secondo una tesi minoritaria, invece, poiché la legge [14] stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo “prioritariamente” conto dell’interesse dei figli , ciò significa che è possibile, in mancanza di prole, dare importanza anche ad altre necessitàdel coniuge più debole (essenzialmente di carattere economico), dal momento che la stessa norma prevede che “ dell’assegnazione il giudice tiene conto nel regolare i rapporti economici tra i genitori, considerando l’eventuale titolo di proprietà”.
Dunque, l’interesse dei figli costituirebbe sì un criterio “prioritario” ma non unico ai fini dell’assegnazione della casa familiare [15].
In altre parole, la legge ammetterebbe anche la possibilità per il giudice di riferirsi ad altri criteri per assegnare la casa, come la disparità economica dei coniugi [16] e l’assegnazione al coniuge più debole rappresenterebbe una componente in natura dell’obbligo di mantenimento.


Il provvedimento di assegnazione deve essere trascritto?
Se la casa familiare è di proprietà di uno dei coniugi o di proprietà comune, l’assegnatario che voglia far valere (in gergo giuridico si dice “opporre”) il provvedimento di assegnazione nei confronti di terzi acquirenti, o di chi intenda costituire altri diritti reali su di essa, deve provvedere, a propria cura e spese, alla trascrizione del provvedimento di assegnazione (come pure a quello eventuale di successiva revoca) nei pubblici registri immobiliari [17] presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate .
 Chi deve pagare le spese della casa dopo l’assegnazione?
In generale, se i coniugi non si accordano in diverso modo:
 – le spese condominiali ordinarie spettano all’assegnatario, mentre quelle straordinarie sono a carico del proprietario o, in caso di comproprietà, vanno ripartite in base alla quota di rispettiva spettanza;
 – le utenze domestiche (come le bollette) devono essere sostenute in via esclusiva dall’assegnatario dell’immobile;
 – le rate dell’eventuale mutuo contratto per l’acquisto della casa devono essere rimborsate da entrambi i coniugi oppure dal solo mutuatario se risulti essere l’unico intestatario: in tale secondo caso – se tale soggetto è quello che non ha ottenuto l’assegnazione – il giudice può ridurre l’importo dell’assegno di mantenimento per i figli in ragione del maggior onere di cui è gravato.
 In ogni caso bisogna distinguere a seconda che la casa sia in proprietà esclusiva di altro soggetto (non necessariamente il coniuge non assegnatario), in comproprietà, in locazione o in comodato.
Esaminiamo di seguito le suddette singole ipotesi.
 1. Casa di proprietà esclusiva
Se l’immobile è di proprietà esclusiva di un coniuge ciò non influisce sulla decisione del giudice, il quale dovrà in ogni caso assegnarne il godimento al genitore convivente con i figli (minorenni, maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap).
In tal caso, l’assegnatario dovrà sostenere il costo delle spese condominiali ordinarie ed, in generale, tutte le spese connesse all’utilizzo del bene (come le utenze domestiche), sempre che il giudice, nel provvedimento di assegnazione, non le abbia poste a carico del proprietario [18].
Al contrario, le spese di natura straordinaria, come pure quelle inerenti ad un eventuale mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile continueranno invece a gravare sul proprietario.
Il ogni caso, il giudice nel disporre l’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e/o dei figli, potrà tenere conto del titolo di proprietà del coniuge estromesso e del valore economico dell’assegnazione.
 2. Casa in comproprietà
Capita spesso che i coniugi siano anche comproprietari della casa familiare. Anche in tal caso, poiché l’assegnazione ha il solo scopo di tutelare i figli non autosufficienti, l’assegnazione a una delle parti dipende strettamente da quale sia di esse il genitore che ha ottenuto l’affidamento o la collocazione dei figli [19].
In tal caso i criteri di ripartizione delle spese sono i seguenti:
 – sull’assegnatario gravano le spese condominiali ordinarie e tutte le bollette, mentre le spese condominiali straordinarie spettano ad entrambe le parti in base alle rispettive quote.
In ogni caso, qualora vi sia una forte disparità economica tra le parti, il giudice può porre a carico del coniuge non assegnatario il pagamento delle spese condominiali, come pure può prevedere che egli debba pagare a coniuge debole e i figli un assegno di mantenimento più alto;
 – quanto all’eventuale mutuo gravante sulla casa, le rate dovranno essere versate da entrambi i coniugi, salvo il caso di intestazione del mutuo ad uno solo dei coniugi il quale, in tal caso, dovrà provvedere al pagamento anche se non gli sia stata assegnata la casa.
 3. Casa in locazione
Se la casa familiare è in locazione con contratto intestato a uno o ad entrambi i genitori, il provvedimento di assegnazione determina per legge una cessione del contratto in favore dell’ assegnatarioche subentra nella posizione del conduttore e che dovrà, a partire da quel momento, provvedere al pagamento dei canoni di locazione [20] e delle spese di conduzione; a ciò conseguirà l’estinzione del rapporto di locazione in capo all’originario conduttore [21].
L’assegnatario deve comunicare il proprio subentro, tramite raccomandata con avviso di ricevimento al locatore, il quale potrà far valere da tale momento nei confronti dell’assegnatario gli stessi diritti (pagamento del canone, comunicazioni di ogni genere, disdetta) che gli spettavano nei confronti dei conduttori o di uno di essi prima del provvedimento di assegnazione [22].
Di norma il giudice tiene conto degli oneri spettanti all’assegnatario e può, di conseguenza, aumentare l’importo dell’assegno di mantenimento in favore dei figli e/o del coniuge assegnatario.
 4. Casa concessa in comodato
Capita di frequente che un terzo (di solito i genitori o i parenti di uno dei coniugi) conceda in comodato un immobile di sua proprietà per destinarlo alle esigenze abitative della famiglia.
A riguardo, la Suprema Corte, con una pronuncia a sezioni unite [23], ha di recente chiarito che non basta la separazione dei comodatari per ritenere che dette esigenze siano cessate; in presenza di figli non autosufficienti, infatti, non viene meno la necessità che vengano comunque soddisfatte le loro necessità abitative.
I giudici supremi hanno perciò affermato che, in questa ipotesi, la lunga durata e la stabilità, che caratterizzano il bisogno dei figli di continuare a godere dell’habitat domestico, escludono che si possa applicare la disciplina sul comodato precario, in base alla quale il comodante ha il diritto di chiedere, in qualsiasi momento e senza che sia necessaria la sussistenza di un motivo specifico, la immediata restituzione del bene concesso in comodato.
Ciò significa, all’atto pratico che, anche se anche alla stipula del contratto di comodato le parti non avevano indicato un termine di durata, il comodato avente ad oggetto un immobile destinato alle esigenze abitative della famiglia deve intendersi di lunga durata, e quindi soggetto alle regole del comodato tradizionale.
Pertanto il comodante potrà chiedere la restituzione dell’immobile solo nel caso in cui:
 – siano cessate le esigenze abitative della famiglia (cosa che non può dirsi avvenga in automatico con la separazione dei comodatari);
– sorga un suo bisogno urgente e imprevisto di riavere l’immobile.
 5. Casa con unità indipendenti
Se la casa familiare è già divisa in unità indipendenti (ad esempio nel caso in cui abbia doppi ingressi e servizi), in tal caso il giudice può anche procedere ad una assegnazione parziale del bene ad uno dei genitori, se ritiene che tale soluzione realizzi al meglio l’interesse dei figli e dei coniugi conviventi [24].
In tal caso, secondo la giurisprudenza prevalente, il non assegnatario potrà chiedere la divisione della casa coniugale di proprietà comune [25]. Se, però entrambe le parti chiedono che gli venga attribuita la proprietà per l’intero, con conguaglio in moneta, in tal coso va data prevalenza alla richiesta del coniuge che ha ottenuto l’assegnazione [26].
 L’assegnazione della casa influisce sul mantenimento?
La legge [14] stabilisce espressamente che il giudice, nella regolamentazione dei rapporti economici fra i coniugi, deve tenere conto del valore economico della assegnazione, considerando l’eventuale titolo di proprietà. Ciò in quanto è innegabile che l’attribuzione del godimento della casa familiare rappresenta un evidente vantaggio per l’assegnatario, sia personale (in termini di disagi legati alla necessità di trovare una diversa soluzione abitativa) che economico (in termini di risparmio sui costi).
Per tale motivo, all’atto pratico, il giudice può tenere conto del valore economico dell’assegnazione e stabilire un assegno di mantenimento (per figli e/o coniuge) più ridotto rispetto al caso in cui la casa non fosse assegnata. L’entità della riduzione può essere più sostanziosa nel caso in cui il coniuge/ genitore non assegnatario abbia la proprietà esclusiva del bene o più ridotta, per esempio, nel caso in cui le parti siano comproprietarie.
 È possibile chiedere la divisione della casa assegnata?
Anche in presenza di un provvedimento di assegnazione ad uno dei coniugi, è possibile chiedere la divisione dei beni in comunione tra loro; al riguardo, è irrilevante il fatto che l’assegnazione sia opponibile ai terzi [27]. L’opponibilità ai terzi, tuttavia, ha un peso sul valore di mercato dell’immobile; quindi, bisognerà tener conto del pregiudizio che il provvedimento di assegnazione arreca al terzo acquirente nel determinare il prezzo di vendita [28].


Si può vendere la casa assegnata?
Così come è possibile la divisione dell’immobile in comunione, al pari è possibile procedere alla sua vendita.
In tal caso occorre distinguere se l’assegnatario abbia provveduto o meno a trascrivere nei registri immobiliari il provvedimento di assegnazione.
Esaminiamo le due ipotesi.
 1. Se il provvedimento di assegnazione è stato trascritto
Se l’assegnatario ha trascritto il provvedimento di assegnazione, tale atto gli consente di far valere (“opporre”) l’assegnazione nei confronti dei terzi che abbiano acquistato la casa dopo la trascrizione [14].
All’atto pratico, quindi, i terzi, per poter prendere materiale possesso del bene acquistato, dovranno attendere che il provvedimento di assegnazione cessi.
Poiché, tuttavia, l’assegnazione è strettamente collegata al presupposto della convivenza del genitore con i figli non autosufficienti, essa non può essere opposta ai terzi acquirenti, né al coniuge non assegnatario, quando sia stata oggetto di accordo dei coniugi senza figli.
In caso contrario, utilizzando l’assegnazione come strumento per regolamentare i rapporti economici tra i coniugi, si finirebbe col vanificare il diritto di proprietà dell’altro coniuge, visto che la privazione del godimento sul bene da parte del proprietario potrebbe durare anche per tutta la vita dell’assegnatario [29].
 2. Se il provvedimento di assegnazione non è stato trascritto
In tal caso ci sono due orientamenti.
Secondo una prima tesi, il provvedimento di assegnazione, avendo comunque una data certa, può essere opposto al terzo acquirente per 9 anni decorrenti dalla data dell’assegnazione, anche se l’assegnatario non abbia provveduto a trascriverlo [30].
Tuttavia, secondo la tesi prevalente, la recente riforma della norma [31] impone, ai fini dell’opponibilità ai terzi del provvedimento, di procedere sempre alla trascrizione del provvedimento di assegnazione e di revoca.
 L’assegnazione può essere prevista col divorzio?
Nel caso in cui, in sede di separazione, i coniugi non abbiano preso delle decisioni definitive in merito alla sorte della casa coniugale, può ben darsi che il problema dell’assegnazione si ponga anche in sede di divorzio.
In questo caso dovranno applicarsi, quanto a presupposti e condizioni, gli stessi criteri che abbiamo esaminato sopra e riferiti all’ipotesi di separazione consensuale o giudiziale; quindi dovrà darsi prevalenza al criterio della convivenza del genitore con i figli non autosufficienti, a discapito del criterio relativo alle condizioni economiche dei coniugi, alle ragioni della decisione e alla possibilità di favorire il coniuge più debole.
 Quanto dura l’assegnazione della casa?
Al verificarsi di determinate situazioni (alcune espressamente previste dalla legge [14] e altre consolidate per prassi), la parte interessata (di solito, ma non necessariamente, il non assegnatario) può chiedere la revoca del provvedimento di assegnazione.
In tal caso, egli dovrà presentare un’istanza di modifica delle condizioni di separazione o divorzio o, in caso di genitori conviventi, del provvedimento che ha assegnato l’immobile a uno di loro.
Le situazioni che giustificano la domanda riguardano i casi in cui l’assegnatario:
 – non abiti più la casa familiare in modo stabile o cessi di abitarla del tutto;
– instauri una nuova convivenza all’interno della casa assegnata;
si risposi.
 A tali ipotesi va aggiunta, per prassi consolidata, quella in cui i figli maggiorenni diventino economicamente autosufficienti o cessino di convivere col genitore assegnatario.
Cosi, volendo fare alcuni esempi, la revoca può essere chiesta quando la moglie, assegnataria dell’immobile e convivente col figlio minore, lasci la casa per trasferirsi dai genitori e utilizzi solo occasionalmente la casa familiare (ad esempio nel periodo estivo): in tal caso, infatti, può ritenersi venuta meno quella continuità con l’habitat domestico che la legge richiede per ritenere preminente l’ interesse del minore alla sua permanenza nella casa familiare [32].
 Al contrario, i giudici possono non accogliere la richiesta di revoca quando l’allontanamento dalla casa avvenga nei giorni lavorativi per motivi di lavoro e di accudimento di un figlio minore: in tal caso si ritiene che esso non abbia il carattere di “stabilità” che la legge richiede ai fini della revoca dell’assegnazione [33].
 Il giudice, per decidere se accogliere o meno la domanda di revoca, dovrà valutare in via prioritaria che il provvedimento richiesto non contrasti con l’interesse dei figli e, in particolare se, nonostante il rilascio dell’immobile, il figlio non autosufficiente potrà continuare a godere di un habitat domestico adeguato alle proprie esigenze abitative e relazionali, senza subire traumi di sorta [34].
 Dal canto suo l’interessato al rilascio dovrà provare (in modo tanto più rigoroso in presenza di figli minori) che il venir meno dell’esigenza abitativa ha carattere stabile e irreversibile.
 Il provvedimento di revoca (che costituisce un titolo esecutivo a tutti gli effetti) produce come effetto l’obbligo per l’assegnatario di rilasciare l’immobile anche se il giudice non abbia previsto una condanna espressa in tal senso [35].
Esso, al pari di quello di assegnazione, può inoltre essere trascritto ed essere fatto valere (cioè è opponibile) nei confronti di terzi.

[1] Cass. sent. n 1198/06, n. 13065/02 e Cass. sent. n. 7865/94 e n. 7303/83.
[2] Cass. sent. n. 14553/11.
[3] Cass. sent. n. 1367/12, Cass. n. 8317/87.
[4] Trib. Milano, 13.06.2013, Trib. Varese n. 158/13, Trib. Bologna 15.02.2005. (Trib. minorenni Milano, sent. n. 438/08, Trib. minor. Trieste, 29.02.2012.
[5] Cass. sent. n. 11297/95; da ultimo: Cass. sent. n. 15753/13, Cass. sent. n. 18992/11, Cass. sent. n. 149/11.
[6] Cass. sent. n. 376/99.
[7] Cass.sent. n. 20688/07.
[8] Cass. sent. n. 1198/06; Cass .n. 16027/01, Cass .n. 7770/97.
[9] Cass. sent. n. 6861/10.
[10] Cass. SU n. 9371/12, Cass.n. 14553/11, Cass. n. 3030/06, Cass. n. 1306/02, Cass.n. 585/02., Cass. n. 6706/00.
[11] Cass. SU sent. n. 11297/95, Cass. sent. n.18992/11, Cass. sent. n. 1491/11, Cass. sent. n. 2359/10, Cass. sent n. 10222/10, Cass. sent. n. 3934/08, Cass. sent. n. 25010/07, Cass. sent. n. 20688/07, Cass. sent n 20514/07.
[12] Cass. n. 6979/07; Cass. n. 16398/07.
[13] Trib. Milano, sent. n. 12263/12; Trib. Milano, sent. n. 3439/13.
[14] Art 337 sexies cod. civ.
[15] Trib. Viterbo, sent. 18.10. 2006.
[16] Cass. sent.n. 149/11, Cass. sent.n. 2070/00, Cass. sent.n.822/98,.Cass. sent. n. 82/88, Cass. sent. n. 1198/84.
[17] Ai sensi degli artt. 2643 e 2644 cod. civ.
[18] Cass. sent. n. 18476/05.
[19] Cass sent. n. 22394/08.
[20] Art. 6 co. 2 L. 392/78.
[21] Cass. n. 19691/08.
[22] Cass. sent. n 5236/94.
[23] Cass. Sez. Unite, sent. n. 20448/14.
[24] Cass. sent. n. 23591/10 e n, 26586/09.
[25] C. App. Firenze 6.11.1992, Trib. Napoli, 30.05.1996, Trib. Bologna, 21.01.1993; contrario Trib. Monza, 24.10.1991.
[26] Trib. Bologna, 21.01.1993.
[27] Trib. Roma 4.07.2000.
[28] Cass. sent. n. 9310/09.
[29] Cass. sent. n. 4735/11.
[30] Cass. SU n. 11096/02, Cass. n. 12705/03, Cass. n. 13137/06, Cass. n. 4719/06, Cass.. 12296/05.
[31] Prima contenuta nell’art. 155 quater cod civ. e ora nell’art. 337 quinquies cod.civ. introd. dal D.Lgs. 154/2013.
[32] Cass. sent. n. 11981/13.
[33] Cass. sent. n. 11218/13 e 1367/12.
[34] Cass. n. 11218/13, Trib. Arezzo, 22.11.2012.
[35] Cass. sent. n. 1367/12.