Informazioni personali

La mia foto
Pescara, PE, Italy
Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




"Adulterio apparente".
La frequentazione assidua con un’ “amica” può costituire causa di addebito anche se l’adulterio non è provato.

La Corte di Cassazione con la pronuncia in questione addebita la separazione ad un marito, padre di due figli, “colpevole” di “adulterio apparente” per aver frequentato assiduamente una donna, a suo dire, soltanto in qualità di amica.
... I giudici, analizzando i comportamenti dell’uomo, hanno tuttavia ritenuto che la detta frequentazione aveva inciso in senso negativo sul comportamento dell’uomo verso la moglie, tanto che, alla sua richiesta di interrompere l’amicizia, l’uomo si mostrava dapprima apparentemente accondiscendente, ma poi riprendeva la frequentazione di nascosto.
La Corte ha ritenuto che, imporre la presenza dell’amica ai pasti familiari durante le festività natalizie, frequentare assiduamente la sua dimora, nonché discutere delle problematiche relative al menage familiare, costituivano violazione dell’obbligo di fedeltà .
E ciò perché, prescindendo da qualunque coinvolgimento sessuale, un comportamento del genere protratto nel tempo, provocava non solo violenza psicologica alla moglie ed ai figli, ma violazione della fiducia e della privacy familiare.
In definitiva, secondo la Corte, benchè non fosse stato provato un vero e proprio adulterio, sussistevano tutti quei presupposti che mal si conciliano con un generico rapporto di amicizia e che, semplicemente, rendono invivibile la vita matrimoniale nella sua quotidianità, mettendola seriamente a rischio.
Così, Corte di Cassazione, I Sez. Civ. n. 17195 del 9.10.2012
Visualizza altro