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Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




SEPARAZIONE: Il coniuge lascia la casa se la trascrizione dell’assegnazione è successiva alla compravendita



SEPARAZIONE: Il coniuge lascia la casa se la trascrizione dell’assegnazione è successiva alla compravendita
Respinto il ricorso di una mamma alla quale il giudice della separazione aveva concesso di abitare insieme al figlio nell'appartamento della suocera
Deve lasciare la casa familiare il coniuge quando la trascrizione della compravendita è precedente alla trascrizione dell’assegnazione dell’immobile.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 7007 del 17 marzo 2017, ha respinto il ricorso di una donna alla quale il giudice della separazione aveva concesso il godimento dell’abitazione insieme al figlio dell’appartamento della suocera.
In particolare per gli Ermellini bene ha fatto la Corte d'appello motivando adeguatamente la decisione, attribuendo rilevanza, per un verso, all'ordine delle trascrizioni del provvedimento di assegnazione della casa coniugale e dell'atto di compravendita di quest'ultima (tale che, ai sensi degli artt. 155 quater e 2644 cod. civ., il primo provvedimento, in quanto trascritto dopo l'atto di compravendita, è risultato non opponibile al terzo acquirente ai sensi del detto art. 155 quater) e, per altro verso, al rapporto di comodato della casa coniugale esistente prima della separazione tra i coniugi. Piazza Cavour in proposito si dice favorevole al coniuge assegnatario della casa coniugale, già comodatario, anche nei rapporti con i terzi, in deroga alla regola generale dell'inopponibilità del comodato ai terzi. Infatti, «il contratto di comodato di immobile, stipulato dall'alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento, non è opponibile all'acquirente del bene, non estendendosi a rapporti diversi dalla locazione le disposizioni, di natura eccezionale, di cui all'art. 1599 c.c., sicché l'acquirente non può risentire alcun pregiudizio dall'esistenza del rapporto di comodato, atteso il suo diritto di far cessare in qualsiasi momento, "ad libitum", il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa».