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L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




SEPARAZIONE E DIVORZIO - PAS: non è una patologia ma un comportamento illecito



SEPARAZIONE E DIVORZIO - PAS: non è una patologia ma un comportamento illecito
Per il Tribunale di Milano l'alienante che agisce in giudizio infondatamente può essere condannato ex art. 96, co. 3, c.p.c.
L'alienazione parentale può essere considerata una patologia? In generale le sempre più numerose cause che trattano questa tematica in materia di rapporti genitori/figli rendono tale argomento molto dibattuto e fonte di contrasti interpretativi, ma la nona sezione civile del Tribunale di Milano, con decreto del 9-11 marzo 2017 (qui sotto allegato), ha mostrato di non avere alcun dubbio: niente patologia, l'alienazione parentale è un comportamento illecito che, peraltro, può anche giustificare la condanna del genitore alienante ai sensi dell'articolo 96, comma 3, del codice di procedura civile.
Nel caso oggetto del recente decreto, in particolare, ad aver subito tale condanna è stata una donna che aveva citato in giudizio l'ex, ai sensi dell'articolo 709-bis c.p.c., per questioni relative ai figli, ma era risultata poi autrice di comportamenti alienanti. Per il tribunale di Milano "il termine alienazione genitoriale – se non altro per la prevalente e più accreditata dottrina scientifica e per la migliore giurisprudenza – non integra una nozione di patologia clinicamente accertabile, bensì un insieme di comportamenti posti in essere dal genitore collocatario per emarginare e neutralizzare l'altra figura genitoriale; condotte chenon abbisognano dell'elemento psicologico del dolo essendo sufficiente la colpa o la radice anche patologica delle condotte medesime".
Gli atteggiamenti tenuti dalla madre, peraltro, sono stati di una gravità tale da costringere il Tribunale a disporre l'affidamento del minore al Comune, in forza delle previsioni dell'articolo 333 del codice civile (che regolamenta la "condotta del genitore pregiudizievole ai figli"): la donna, infatti, con i suoi comportamenti non aveva cagionato solo un forte stress nel padre ma anche una situazione di pericolosa vulnerabilità della figlia, "che si trova sull'orlo di una declinazione patologica della propria condizione di bambina travolta dal conflitto".