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Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




Divorzio, basta la richiesta di un solo coniuge?



Divorzio, basta la richiesta di un solo coniuge?
Due coniugi separati consensualmente da molti anni devono entrambi chiedere il divorzio oppure basta la richiesta da parte di un solo coniuge?
La richiesta di divorzio, se consensuale, deve essere fatta da entrambi i coniugi che potranno alternativamente utilizzare la procedura in Comune [1], davanti al Presidente del Tribunale in un’unica udienza o con l’accordo firmato davanti ai rispettivi avvocati (cosiddetta negoziazione assistita).
Se il divorzio, infatti, dovesse essere chiesto da uno solo dei coniugi si attiverebbe il contenzioso, ossia il normale giudizio in cui il divorzio e le conseguenti condizioni (economiche e personali) vengono decise dal giudice sulla scorta delle richieste di entrambe le parti costituite in giudizio. Chiaramente, se a presentare la domanda è uno solo dei due coniugi, mentre l’altro preferisce non partecipare alla richiesta, questi riceverà la notifica dell’atto (ricorso) depositato dall’ex, attraverso l’ufficiale giudiziale, con l’invito a costituirsi all’udienza indicata dal tribunale e con avvertimento che, in difetto, si procederà in sua contumacia. Quindi il procedimento di divorzio si terrà ugualmente, ma non essendo presente uno dei due coniugi, l’altro avrà campo facile a far accogliere le proprie richieste.
Ricordiamo che il divorzio può essere richiesto:
  • dopo 6 mesi dalla separazione se consensuale;
  • dopo 1 anno dalla separazione se giudiziale.
Il divorzio può essere:
  • congiunto (o consensuale): è una procedura più semplice e veloce rispetto a quello giudiziale, caratterizzata dall’accordo di entrambi i coniugi ad ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si tratta di un procedimento collegiale, in camera di consiglio di natura contenziosa (a differenza della separazione consensuale che rientra nei procedimenti di volontaria giurisdizione) e il provvedimento che viene emesso ha carattere decisorio, incidendo sullo stato e sui diritti soggettivi dei coniugi. I coniugi possono essere rappresentati dallo stesso avvocato o da uno ciascuno. L’avvocato o gli avvocati dei coniugi devono presentare ricorso congiunto depositandolo nella cancelleria del tribunale competente che fissa la data per l’udienza di comparizione dei coniugi. Una volta sottoscritto il ricorso congiunto il singolo coniuge non può più revocare il consenso prestato. La rinuncia alla domanda congiunta può infatti provenire soltanto da entrambe le parti, congiuntamente. L’udienza di comparizione dei coniugi si tiene davanti al tribunale in camera di consiglio (cioè a porte chiuse) e viene sentito il Pm. I coniugi devono comparire personalmente;
  • giudiziale: il divorzio giudiziale viene richiesto da uno solo dei coniugi, senza l’accordo dell’altro.
    È un procedimento contenzioso articolato in due fasi: a) la fase presidenziale si svolge in udienza avanti al presidente del tribunale e termina con l’adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e la remissione delle parti davanti al giudice istruttore; b) la fase istruttoria si svolge avanti al giudice istruttore (fase di merito a cognizione piena) termina con la pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale. Il coniuge propone la domanda di divorzio giudiziale con ricorso, da depositare al tribunale competente.
note
[1] La procedura davanti al Sindaco o all’ufficiale di stato civile da questi delegato è possibile solo se i coniugi non hanno figli minori o maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap e sempre che non abbiano previsto, negli accordi di divorzio trasferimenti patrimoniali (è consentita la previsione di un assegno di mantenimento).