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Separazione: le spese straordinarie da rimborsare se non determinate richiedono un accertamento



Separazione: le spese straordinarie da rimborsare se non determinate richiedono un accertamento
La determinazione dell’entità delle spese straordinarie che il coniuge non affidatario deve restituire quando la loro misura non risulti previamente determinata richiede un accertamento circa l’insorgenza dell’obbligo di pagamento e l’esatto ammontare della spesa, da effettuarsi in comparazione con quanto stabilito dal giudice della separazione

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con la sentenza del 18 gennaio 2017, n. 1161, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso dal Tribunale di Fermo con la sentenza n. 518/2015.
La vicenda
La pronuncia traeva origine dal FATTO che MEVIA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Fermo, giudice dell’appello sulla sentenza del Giudice di pace di Sant’Elpidio a Mare, ha rideterminato in euro 300,00 l’ammontare delle spese concretamente dalla stessa ripetibili nei riguardi del marito TIZIO, perché straordinarie in rapporto al mantenimento del figlio, in base al provvedimento presidenziale adottato nell’ambito del giudizio di separazione dei coniugi.
Il Tribunale di Fermo, premesso che il credito vantato dall’attrice nei riguardi del marito, in base al provvedimento presidenziale, era limitato al rimborso del 50 % delle spese straordinarie, ha ritenuto che, tali potessero essere considerate unicamente:
  • le spese mediche,
  • le spese per riparazione dello scooter e dell’autovettura e
  • le spese per contravvenzione stradale.
Ha invece escluso la natura straordinarie delle spese per:
  • abbonamento Internet;
  • trasporti scolastici;
  • acquisto di libri;
  • assicurazione e al tagliando dell’autovettura.
La ricorrente ha articolato due motivi.
I motivi di ricorso
Con il primo motivo di ricorso MEVIA denunzia la nullità della sentenza per incompatibilità del magistrato che l’ha pronunciata, egli essendo stato il medesimo magistrato che aveva istruito la causa di separazione giudiziale.
Col secondo motivo di ricorso si denunzia invece l’erronea valutazione della sentenza sulla natura straordinaria delle spese richieste, e la contraddittorietà tra le diverse pronunce dello stesso tribunale, atteso che straordinarie non possono essere ritenute solo le spese imprevedibili e imponderabili.
La decisione
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, mediante la citata sentenza n. 1161/2017 ha ritenuto infondato il primo motivo ed inammissibile il secondo ed ha rigettato il ricorso.
Il motivo è destituito di qualunque fondamento, non essendo la circostanza determinativa di nullità.
Quanto al secondo motivo, esso è inammissibile perché del tutto generico.
Precisa la Suprema Corte che “la controversia relativa al rimborso della quota parte delle spese straordinarie relative ai figli, sostenute dal coniuge affidatario è soggetta ai criteri ordinari di competenza, in quanto diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi” (v. Corte di Cassazione, Sezione I, n. 18240/2006; e sentenza n. 6297-2014).
Essa, “nei casi in cui le somme non risultino previamente determinate o determinabili in base al titolo con un semplice calcolo aritmetico, è anche caratterizzata dalla necessità di un accertamento circa l’insorgenza dell’obbligo di pagamento e l’esatto ammontare della spesa, da effettuarsi in comparazione con quanto stabilito dal giudice della separazione”.
Nel caso di specie il Tribunale ha stabilito che l’ammontare delle spese corrispondenti al titolo, e come tali ripetibili verso il coniuge non affidatario, era pari all’importo di euro 300,00.
Ne consegue che la ratio decidendi si è basata su un riconoscimento forfetario di stampo equitativo, e né la premessa del ragionamento, né l’astratta meritevolezza del ricorso a una simile metodologia di computo sono stati oggetto di specifica censura.
La Cassazione ha, pertanto La Corte dichiarato il ricorso inammissibile.