Informazioni personali

La mia foto
Pescara, PE, Italy
Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




L’abbandono della casa coniugale



L’abbandono della casa coniugale
Il coniuge che abbandona la casa coniugale rischia l’addebito salvo che vi sia una giusta causa o un accordo con l’altro.
Uno dei principali doveri che scattano dopo il matrimonio è quello di coabitazione: marito e moglie devono vivere sotto lo stesso tetto (salvo, ovviamente, accordi diversi) e non è consentito lasciare quella che, in gergo giuridico, viene detta casa coniugalesenza una giusta causa. Come, pertanto, per l’infedeltà, anche nel caso di abbandono del tetto può essere chiesta la separazione con addebito.
Questa è la regola generale. Ma come ogni regola ci sono le eccezioni. Eccezioni che possono essere legate, come detto sopra, a un accordo tra i coniugi (si pensi al caso in cui la famiglia decida di vivere qualche anno separata per consentire, a uno dei due, di fare carriera accettando un trasferimento particolarmente lontano). Lo stesso accordo potrebbe consentire la separazione di fatto della coppia quando marito e moglie abbiano ormai preso consapevole cognizione del fatto che l’unione si è ormai disgregata e si autorizzano l’un l’altro a vivere in una casa diversa. A tal fine, vista la delicatezza della situazione (non sempre quando la coppia si separa lo fa in modo amichevole), sarà più opportuno redigere un accordo per iscritto.
In ultimo, una giusta causa per poter andare via di casa è il comportamento pericoloso del coniuge che metta a repentaglio la sicurezza fisica o psicologia dell’altro. È quanto ha ricordato il Tribunale di Cassino con una recente sentenza [1]. Ma procediamo con ordine.
L’abbandono della casa coniugale
In generale se un coniuge si allontana dalla casa familiare senza una giusta causa o senza il consenso dell’altro, confermando la volontà di non farvi più ritorno, viola l’obbligo di coabitazione. In tal caso, l’altro coniuge può ottenere la separazione e chiedere al giudice che ne addebiti la causa all’ex. È quello che si definisce addebito. Il coniuge cui sia addebitata la separazione non può pretendere il mantenimento anche se ha un reddito più basso.

Non si può abbandonare la casa coniugale neanche se si ha intenzione di chiedere, di lì a breve, la separazione. In tal caso, infatti, se non c’è il consenso dell’altro coniuge, si subisce ugualmente l’addebito. Solo l’esistenza di una crisi già in atto, evidente e irreversibile, che dipenda da cause diverse e anteriori dall’abbandono del tetto, giustifica l’allontanamento da casa. Tuttavia, anche in questo caso, per evitare problemi di carattere processuale, è meglio che i coniugi sottoscrivano un accordo con cui si autorizzano vicendevolmente a vivere separati.
Quando si può abbandonare la casa e il coniuge
L’allontanamento dalla residenza familiare è possibile solo se vi è una giusta causa. In tale ipotesi non è causa di addebito, anche se manca l’accordo con l’altro coniuge. L’abbandono della casa è consentito, ad esempio:
  • se successivo al deposito della domanda al giudice di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • se è determinato da situazioni di fatto, avvenimenti o comportamenti di altri (dell’altro coniuge o di suoi familiari) incompatibili con il protrarsi della convivenza, oppure quando l’abbandono consegue a una situazione già intollerabile o compromessa quando cioè c’è una crisi matrimoniale già in atto che non consente la prosecuzione della vita in comune [2].
Ecco qualche esempio di allontanamento da casa per giusto motivo:
  • frequenti litigi domestici tra un coniuge e la suocera convivente, situazione accettata dall’altro coniuge, che ha però portato nel tempo a un conseguente e progressivo deterioramento dei rapporti sessuali tra i coniugi;
  • accesa conflittualità tra i coniugi suscettibile di arrecare danni psichici ai figli.
Violenze e mobbing familiare
Un altro esempio di abbandono legittimo della casa è quello necessario a sfuggire al «mobbing familiare»: la colpa della fine del matrimonio va piuttosto al coniuge che adotta la condotta violenta e prevaricatrice, condotta che costringe l’altro ad allontanarsi. E non conta che le sopraffazioni siano state tollerate per diversi anni e solo dopo molto tempo le si sia denunciate: basta anche un solo episodio di percosse, infatti, a determinare l’intollerabilità della convivenza.
Il «mobbing» familiare – per quanto il termine sia preso al prestito dal mondo del lavoro – sta a indicare una mancanza di equilibrio dei ruoli nel rapporto matrimoniale tale da configurare la violazione del principio di parità e la lesione della dignità della persona.
Non c’è peraltro bisogno che la violenza si risolva nell’uso delle mani: anche la violenza psicologica, i maltrattamenti, le offese e le prevaricazioni possono essere causa di mobbing familiare e consentire al coniuge di andare via di casa senza per questo aver bisogno del consenso, né tantomeno rischiare l’addebito.