Affitto e coniuge separato
Contratto di locazione e gli effetti sullo stesso nel caso di separazione tra i coniugi: separazione giudiziale e consensuale. Cosa accade con la separazione di fatto e la famiglia di fatto.
Quando si affitta un immobile (un appartamento, una villetta, ecc), di regola si sottoscrive un contratto tecnicamente denominato contratto di locazione. Esso prevede diritti ed obblighi sia a carico del proprietario sia a carico dell’inquilino, definito conduttore.
Se a fittare la casa in questione è una famiglia, il contratto potrebbe essere intestato ad uno dei due coniugi, ad esempio il marito : ebbene cosa accade se i soggetti in questione si separano legalmente e non si mettono d’accordo sulla separazione e gli obblighi da essa derivanti? Qual è la sorte del contratto di locazione precedentemente firmato?
In caso di separazione giudiziale, chi diventa titolare del contratto di affitto della casa familiare ?
Se è stato avviato un procedimento di separazione giudiziale, evidentemente, i due coniugi non si sono messi d’accordo sulla separazione stessa. In questo caso deve essere il giudice a stabilire quali sono le regole da rispettare. Ad esempio qual è la somma da destinare per il mantenimento dei figli minori, ma anche e senza alcun dubbio qual è il destino della casa familiare.
Ebbene, una volta deciso il coniuge assegnatariodella stessa (in genere, quello a cui sono affidati prevalentemente i figli minori), questi subentra a pieno titolo nel contratto di locazione della casa.
È la legge a stabilire questa conseguenza automatica [1], in virtù della quale chi avrà il diritto di abitare la casa coniugale, sarà a tutti gli effetti il conduttore formale dell’immobile.
Tecnicamente si può dire che avvenga una vera e propria cessione del contratto e la conseguente estinzione di ogni eventuale diritto in capo al coniuge non assegnatario.
In caso di separazione consensuale, chi diventa titolare del contratto di affitto della casa familiare?
Anche in questa ipotesi, la legge interviene a stabilire chi diventa il titolare formale e sostanziale del contratto di affitto.
In questo caso, a differenza di quello precedente, le parti si sono accordate per una separazione consensuale. Hanno quindi, di comune impegno, stabilito le condizioni della stessa separazione. Ebbene, tra queste, sicuramente anche la sorte della casa familiare.
Colui che, per accordo, è stato indicato come l’assegnatario dell’immobile, subentrerà, per legge, nel contratto di affitto dello stesso. Il coniuge escluso, quindi, perderà ogni diritto in merito all’originaria locazione pattuita col proprietario della casa.
In caso di separazione di fatto, chi diventa titolare del contratto di affitto della casa familiare?
In questo caso, i coniugi non hanno ancora definitivamente e formalmente deciso sulla loro separazione. Magari, ad esempio, hanno semplicemente stabilito di allontanarsi e di vivere separatamente.
Ebbene, per loro accordo, colui che resta nella casa in affitto, ne diventa anche il titolare del contratto di locazione. È la Corte Costituzionale [2] che ha previsto e disciplinato questa particolare ipotesi, prendendo in considerazione anche delle altre simili.
In caso di separazione tra due genitori di una famiglia di fatto, chi diventa titolare del contratto di affitto della casa familiare?
La famiglia in senso lato, così costituita ed indipendentemente da un formale matrimonio, è una realtà giuridicamente rilevante nel nostro ordinamento (seppur con molte contraddizioni), ormai da molto tempo.
Ebbene se c’è prole, cioè sono nati e presenti dei figli, il convivente del titolare del contratto di affitto, subentra per legge nello stesso, se l’originario conduttore va a vivere da un’altra parte. È la medesima Corte Costituzionale, appena richiamata, a stabilirlo.
[1] Art. 6 Legge 392/1978.
[2] C. Cost. sent. n. 404/1988