Considerate le rilevanti novità introdotte dal d.l. n. 132/2014 sulla negoziazione assistita da un legale in materia di separazione tra coniugi e divorzio, il Ministero dell’Interno ha emanato nei giorni scorsi, lacircolare n. 16/2014 per fornire le prime indicazioni circa le modalità di attuazione degli adempimenti a carico degli uffici pubblici competenti.
Com’è noto, infatti, mentre la norma di cui all’art. 12 del d.l. n. 132/2014 che consente ai coniugi di dirsi addio (o di modificare le condizioni già fissate di separazione e divorzio) direttamente davanti all’ufficiale dello stato civile diventerà operativa il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la previsione contenuta all’art. 6 è invece già applicabile dal 13 settembre scorso (data di entrata in vigore del decreto).
Secondo la suddetta previsione legislativa, una volta che i coniugi hanno concluso la “convenzione di negoziazione assistita” davanti al proprio legale (raggiungendo l’accordo consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio, ovvero di modifica delle condizioni di separazione e divorzio precedentemente stabilite), l’avvocato è tenuto a trasmettere entro il termine di 10 giorni (a pena di sanzione amministrativa pecuniaria variabile tra i 5mila e i 50mila euro) all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto copia autenticata dell’accordo, munito delle certificazioni previste nell’art. 5 del decreto e della certificazione sull’autografia delle sottoscrizioni apposte dalla coppia.
Una volta effettuata la trasmissione, specifica la circolare del Ministero, il compito dell’avvocato può ritenersi terminato e gli adempimenti successivi competono all’ufficio dello stato civile, senza bisogno, di apposita istanza formulata da parte del difensore.
Per quanto di diretto interesse dell’attività dell’ufficio dello stato civile, la circolare passa ad enucleare quindi le modifiche apportate dal d.l. n. 132/2014 alla normativa vigente in materia (artt. 49, 63 e 69 del d.p.r. n. 396/2000), per effetto delle quali, nell'elenco dei provvedimenti oggetto di annotazione negli atti di nascita e di matrimonio e di registrazione negli archivi dello stato civile, vanno aggiunti “gli accordi raggiuntia seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra coniugi per la soluzione consensuale di separazione o divorzio (comma 5)”.
In applicazione di tali modifiche, sarà l’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, a dover curare “l’esatta esecuzione degli adempimenti che discendono dal ricevimento dell'accordo, nei sensi della normativa illustrata”.
Con riferimento alla competenza, ai fini della corretta individuazione dell’ufficiale di stato civile, la circolare spiega che il matrimonio “iscritto” è quello celebrato con il rito civile, la cui iscrizione è avvenuta nel comune di celebrazione, mentre quello “trascritto” è il matrimonio concordatario (o di altri culti religiosi) la cui trascrizione è avvenuta analogamente nel comune di celebrazione, ovvero il matrimonio celebrato all’estero ma trascritto nel comune di residenza o di iscrizione Aire.
Quanto, infine, alla decorrenza degli accordi, precisa infine la circolare n. 16/2014 che, sulla base delle modifiche introdotte dal decreto all’art. 12 della l. n. 898/1970, la data dalla quale decorreranno gli effetti e che dovrà essere riportata nelle annotazioni e indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati, sarà quella “certificata” nella convenzione stessa.