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L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




L'assegno di mantenimento all'ex coniuge non decade se trova lavoro inadeguato


La Corte di Cassazione, con sentenza n.23906 del 11 novembre 2009, ha confermato che l'assegno di mantenimento ha lo scopo di mantenere lo stesso tenore di vita che esisteva in costanza di matrimonio. Ha stabilito, infatti, che l'ex coniuge, in questo caso ex marito, deve continuare a versare l'assegno divorzile alla ex moglie, anche se giovane e ha trovato un lavoro che produce un reddito di importo insufficiente a mantenere un tenore di vita che si aveva in costanza di matrimonio.
"Secondo l'orientamento di questa Corte espresso dalla sentenza delle sezioni unite 29 novembre 1990, n. 114 92, in tema di scioglimento del matrimonio e nella disciplina dettata dalla Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 5, come modificato dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74, articolo 10 - che subordina l'attribuzione di un assegno di divorzio alla mancanza di "mezzi adeguati" - l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando innanzitutto l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4764; 23 febbraio 2006, n. 4021; 16 maggio 2005, n. 10210; 7 maggio 2002, n. 6541; 15 ottobre 2003, n. 15383; 15 gennaio 1998, n. 317; 3 luglio 1997, n. 5986) .
L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola, pertanto, in due fasi, nella prima delle quali il Giudice e' chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilita' di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso articolo 5, che agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (ex plurimis Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040).
Nella determinazione dell'assegno, il Giudice puo' desumere induttivamente il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; 16 luglio 2004, n. 13169; 7 maggio 2002, n. 6541) costituendo essi, insieme agli immobili direttamente goduti dai coniugi, il parametro per determinarlo (Cass. 16 maggio 2005, n. 10210).
Inoltre puo' dare motivatamente valore preminente, in relazione alla fattispecie, anche a uno solo dei criteri stabiliti dall'articolo 5, potendo cosi' giustificare la concessione dell'assegno anche solo in base alle condizioni economiche delle parti (Cass. 28 aprile n. 9876).
Quanto, poi, all'impossibilita' di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento per ragioni obiettive, tale presupposto dell'assegno comporta che detta indisponibilita' non deve essere imputabile al richiedente (Cass. 17 gennaio 2002, n. 432).
Pertanto si deve trattare d'impossibilita' di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non gia' della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l'accertamento della relativa capacita' lavorativa va compiuto non nella sfera della ipoteticita' o dell'astrattezza, bensi' in quella dell'effettivita' e della concretezza (Cass. 29 marzo 2006, n. 7117), dovendosi, all'uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico - sociale, individuale, ambientale, territoriale (Cass. 16 luglio 2004, n. 13169).
I relativi accertamenti, attenendo al merito, sono incensurabili in questa sede se adeguatamente motivati."
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Il Tribunale di Milano ha ritenuto valido motivo di annullamento del vincolo civile l’omosessualità del marito quale l“errore “ sulle qualità personali


La possibilità di porre nel nulla gli effetti di un matrimonio per “errore” sulla personalità e sulle “qualità personali del coniuge” non è una prerogativa del diritto canonico.
Per il diritto canonico il matrimonio o c’è o non è mai esistito per cui il concetto è quello della nullità mentreper il diritto civile il matrimonio può essere “annullato”.
La differenza non è di poco conto laddove si pensi alla sorte dei rapporti giuridici di filiazione che, nel diritto civile sono comunque tutelati in virtù del cosiddetto “matrimonio putativo”.
In questo variegato panorama le “questioni di letto” assumono una importanza preponderante al fine di stabilire, nei rispettivi ambiti, se ricorrano o meno gli estremi per invocare il rewind di un matrimonio.
Una recente pronuncia del Tribunale di Milano ha ritenuto valido motivo di annullamento del vincolo civile non l’omosessualità del marito dichiarata solo dopo anni di matrimonio, così come era stata prospettata dalla difesa della moglie ai sensi dell’art.122 cc 3° co. n.1 ma come “errore “ sulle qualità personali dell’altro coniuge così come è previsto dal 2° comma del già citato articolo 122 cc.
L’aver posto l’accento sul concetto di errore sulle qualità personali del coniuge a proposito di omosessualità,il Tribunale di Milano non nuovo ad aperture ed interpretazioni originali, ha di fatto introdotto il concetto di “identità sessuale” ai fini dell’individuazione dell’ “ errore” sul consenso.
L’omosessualità quindi non è una malattia fisica o psichica o, peggio, una anomalia o deviazione sessuale , ma rappresenta un errore sulla identità sessuale del coniuge al punto da legittimare la richiesta di annullamento del matrimonio civile.
Divorce
(ASCA) – Roma, 26 mar – Nell’Unione europea si celebrano sempre meno matrimoni, aumentano i divorzi e cresce il numero di bimbi nati al di fuori del nozze: nel 2011 la cifra si attestava intorno al 40%. Lo rivela l’Eurostat nel suo Rapporto sulle tendenze demografiche per l’occupazione e la situazione sociale dei Ventisette.
Sempre nel 2011, il Paese con il piu’ alto tasso di coppie ad aver ponunciato il fatidico si’ e’ stato Cipro (7,3%).
Ultima della fila invece Bulgaria (2,9%), poco sopra la Slovenia (3,2%), Lussemburgo (3,3%), Spagna, Italia e Portogallo tutti 3,4%).
La media euoropea si attesta al 4,4%, in diminuzione negli ultimi 11 anni, quando nel 2000 era il 5,2% dei cittadini Ue ad unirsi nel sacro vincolo. Negli anni ’90 era il 6,3%. Le analisi Eurostat si sono focalizzate su un campione di 1000 abitanti.
Il piu’ alto tasso di divorzi nell’Ue viene invece registrato in Lettonia, il piu’ basso a Malta, quando nell’intera Unione il numero di chi decide di sciogliere il proprio matrimonio e’ cresciuto. Nel 1990 ci sono infatti stati 1,6 divorzi ogni 1000 persone, 1,8 nel 2000 e 1,9 nel 2009. L’Italia si difende con meno di un divorzio ogni 1000, ovvero lo 0,9%, quasi allo stesso passo di Irlanda (0,7%) e Malta (0,1%).
La decrescita dei matrimoni nell’Ue e l’aumento dei divorzi si riflette tuttavia anche sull’aumento del numero di bambini nati al fuori del matrimonio. Nel ’90 tra i Ventisette la cifra si attestava al 17%, rispetto al 27% del 2000 e del 40% nel 2011.
Di recente, le percentuali piu’ elevate sono state registrate in Estonia (60%), Slovenia (57%), Bulgaria e Francia (entrambe 56%). Le piu’ basse in Grecia (7%), Cipro (17%) e Polonia (21%). Boom anche dell’Italia, che dal 6,5% del 1990 e 9,7% del 2000 passa persino al 23,4% di bambini nati fuori dalle nozze.
Con la sentenza n. 6868 del 20 marzo 2013, la Cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto la domanda avanzata da un uomo al fine di veder revocato l’assegno divorzile che lo stesso doveva versare alla ex moglie in conseguenza della vendita della casa familiare e della conseguente divisione del ricavato a metà tra i coniugi.
I giudici di legittimità, nel confermare l’obbligo del contributo mensile, hanno sottolineato come, nella specie, era irrilevante la somma che la donna aveva ricavato dalla vendita dell’immobile comune, stante la sostanziale disparità della situazione patrimoniale della stessa, una casalinga, rispetto a quella dell’ex marito. Senza contare che la donna, inoltre – continua la Corte –doveva provvedere al reperimento di altro alloggio e a oneri connessi.
In tema di attribuzione dell’assegno di divorzio – si legge nel testo della decisione – il giudice deve “verificare l’esistenza del diritto in astratto in relazione all’inadeguatezza, al momento della decisione, dei mezzi o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati a un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio”.
Parimenti, la Cassazione, con la sentenza n. 6888 depositata sempre il 20 marzo 2013, ha sancito l’illegittimità anche della revisione dell’assegno divorzile nell’ipotesi di acquisto, da parte del coniuge onerato dell’assegno divorzile, di un immobile qualora si ravvisi che il beneficiario dell’assegno risulti impossidente anche alla data del divorzio e che l’acquisizione dell’immobile da parte del primo coniuge non possa essere avvenuta con proventi di entrambi.
CASSAZIONE 6
Il genitore che parla male dell’altro, dinanzi ai figli, può subire la modifica dell’affidamento condiviso. E’ quanto sancito dalla Corte di cassazione (Sezione I civile – Sentenza 8 marzo 2013 n. 5847).
Un padre di Catania, dopo aver avuto l’affidamento dei bambini, l’assegnazione della casa coniugale e il pagamento dell’assegno da parte della ex (la quale aveva anche subito un provvedimento che ne limitava gli incontri con i figli), ha perso su tutti fronti, ed ora dovrà pagare il mantenimento, alla ex, a seguito della decisione della Corte di appello (confermata in Cassazione).
Sulla scorta di una relazione medica del servizio di psichiatria della Asl di Catania, che ha diagnosticato “una sindrome da alienazione parentale dei figli ed evidenziava il danno irreparabile da essi subito per la privazione del rapporto con la madre” , i giudici di secondo grado hanno ribaltato la sentenza del Tribunale. Dalla relazione è inoltre emerso che il padre poneva in essere “la reiterata condotta ostruzionistica al fine di ostacolare in ogni modo gli incontri dei figli con la madre” e che, tutto ciò, ha determinato“un giudizio negativo circa le attitudini genitoriali”.