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Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




"Adulterio apparente".
La frequentazione assidua con un’ “amica” può costituire causa di addebito anche se l’adulterio non è provato.

La Corte di Cassazione con la pronuncia in questione addebita la separazione ad un marito, padre di due figli, “colpevole” di “adulterio apparente” per aver frequentato assiduamente una donna, a suo dire, soltanto in qualità di amica.
... I giudici, analizzando i comportamenti dell’uomo, hanno tuttavia ritenuto che la detta frequentazione aveva inciso in senso negativo sul comportamento dell’uomo verso la moglie, tanto che, alla sua richiesta di interrompere l’amicizia, l’uomo si mostrava dapprima apparentemente accondiscendente, ma poi riprendeva la frequentazione di nascosto.
La Corte ha ritenuto che, imporre la presenza dell’amica ai pasti familiari durante le festività natalizie, frequentare assiduamente la sua dimora, nonché discutere delle problematiche relative al menage familiare, costituivano violazione dell’obbligo di fedeltà .
E ciò perché, prescindendo da qualunque coinvolgimento sessuale, un comportamento del genere protratto nel tempo, provocava non solo violenza psicologica alla moglie ed ai figli, ma violazione della fiducia e della privacy familiare.
In definitiva, secondo la Corte, benchè non fosse stato provato un vero e proprio adulterio, sussistevano tutti quei presupposti che mal si conciliano con un generico rapporto di amicizia e che, semplicemente, rendono invivibile la vita matrimoniale nella sua quotidianità, mettendola seriamente a rischio.
Così, Corte di Cassazione, I Sez. Civ. n. 17195 del 9.10.2012
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Il marocchino vive a Vicenza: «Ho già preso casa». E promette battaglia legale per ottenere la trascrizione dell’unione

VICENZA — La casa dove iniziare una vita assieme, a Vicenza, era già pronta, con tanti sogni e prospettive. Ma Abdelghani Bousetaoui, cuoco 30enne di origini marocchine, non potrà ottenere il ricongiungimento familiare e quindi abbracciare sua moglie Farah: gli uffici comunali del capoluogo berico gli hanno respinto la trascrizione dell’atto di matrimonio, avvenuto nel maggio 2012 a Marrakech, perché la sposa all’epoca aveva 15 anni: troppo giovane, l’ordinamento italiano pone infatti come limite inderogabile i 16. Il 30enne, emigrato quando aveva 5 anni e cittadino italiano dal 2010, si è visto bocciare dall´ufficiale dello Stato civile dell´anagrafe l’atto perchè contiene «elementi contrari all´ordine pubblico italiano». E niente trascrizione vuol dire niente ricongiungimento. Almeno per i prossimi tre anni. «La trascrizione può legittimamente avvenire solo alla scadenza del diciannovesimo anno di età della sposa» sostiene l’anagrafe, cioè al compimento della maggiore età più un anno, il tempo di promuovere, nel caso in cui fosse stata costretta, un’azione di nullità. «Farah non è stata costretta, ci siamo sposati per amore, siamo innamorati» spiega il cuoco, con già un matrimonio alle spalle. Nelle scorse settimane si è rivolto agli avvocati Paolo Mele senior e Agron Xhanaj, che hanno presentato ricorso al tribunale civile contro il rifiuto del Comune. «Un accertamento psico fisico su Farah – fanno sapere i legali – era già stato compiuto prima del matrimonio dall’autorità giudiziaria marocchina, che aveva anche nominato suo padre come tutore. Negando alla ragazza di venire a Vicenza si nega anche la possibilità di accertare la sua volontarietà e i suoi sentimenti. È inutile rimandare il problema di tre anni».