Non è configurabile come reato il mancato allontanamento dalla casa da parte dell’ex coniuge.
La Corte di Cassazione ha stabilito con sentenza n. 1038 del 9 gennaio 2013, che il <<fatto non è previsto come reato>>.
Gli Ermellini, nell’accogliere il ricorso dell’uomo, accusato, in primo grado, di non avere ottemperato al provvedimento del Tribunale che lo obbligava ad allontanarsi dalla casa coniugale, affidando alla madre in via esclusiva le due figlie per la grave conflittualità tra la coppia, osservano che al comportamento ascritto all’imputato non corrisponde reato alcuno, in quanto la mancata esecuzione dolosa del provvedimento concernente minori non può essere riferita a provvedimenti d’interesse patrimoniale consequenziali alla pronuncia di affidamento.
Pertanto, non tutti i provvedimenti decisi dal giudice civile nell’interesse del minore trovano sanzione dell’art. 388 del codice penale, ma esclusivamente quelli che hanno come oggetto l’affidamento del minore.
«Il contenuto offensivo sanzionato risulta usualmente espresso dal rifiuto di consegna del figlio al coniuge non affidatario, o dall’inottemperanza dell’obbligo di favorirne gli incontri con le persona stabilite dal giudice, oppure dalla inosservanza di prescrizioni concernenti i rapporti dei figlio con persone diverse da quelle indicate; oppure ancora dalla elusione sostanziale degli obblighi dinanzi precisati, mediante comportamenti di carattere omissivo».
Pertanto, conclude la Cassazione, la mancata esecuzione di provvedimenti concernenti minori, non può dilatarsi sino a comprendere provvedimenti di ricaduta e di interesse patrimoniale (quali la disponibilità della casa di comune abitazione) che siano, come nella specie, consequenziali alla pronuncia di affidamento della prole».
«Il contenuto offensivo sanzionato risulta usualmente espresso dal rifiuto di consegna del figlio al coniuge non affidatario, o dall’inottemperanza dell’obbligo di favorirne gli incontri con le persona stabilite dal giudice, oppure dalla inosservanza di prescrizioni concernenti i rapporti dei figlio con persone diverse da quelle indicate; oppure ancora dalla elusione sostanziale degli obblighi dinanzi precisati, mediante comportamenti di carattere omissivo».
Pertanto, conclude la Cassazione, la mancata esecuzione di provvedimenti concernenti minori, non può dilatarsi sino a comprendere provvedimenti di ricaduta e di interesse patrimoniale (quali la disponibilità della casa di comune abitazione) che siano, come nella specie, consequenziali alla pronuncia di affidamento della prole».