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Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




Non è configurabile come reato il mancato allontanamento dalla casa da parte dell’ex coniuge.
La Corte di Cassazione ha stabilito con sentenza n. 1038 del 9 gennaio 2013, che il <<fatto non è previsto come reato>>.
Gli Ermellini, nell’accogliere il ricorso dell’uomo, accusato, in primo grado, di non avere ottemperato al provvedimento del Tribunale che lo obbligava ad allontanarsi dalla casa coniugale, affidando alla madre in via esclusiva le due figlie per la grave conflittualità tra la coppia, osservano che al comportamento ascritto all’imputato non corrisponde reato alcuno, in quanto la mancata esecuzione dolosa del provvedimento concernente minori non può essere riferita a provvedimenti d’interesse patrimoniale consequenziali alla pronuncia di affidamento.
Pertanto, non tutti i provvedimenti decisi dal giudice civile nell’interesse del minore trovano sanzione dell’art. 388 del codice penale, ma esclusivamente quelli che hanno come oggetto l’affidamento del minore.
«Il contenuto offensivo sanzionato risulta usualmente espresso dal rifiuto di consegna del figlio al coniuge non affidatario, o dall’inottemperanza dell’obbligo di favorirne gli incontri con le persona stabilite dal giudice, oppure dalla inosservanza di prescrizioni concernenti i rapporti dei figlio con persone diverse da quelle indicate; oppure ancora dalla elusione sostanziale degli obblighi dinanzi precisati, mediante comportamenti di carattere omissivo».
Pertanto, conclude la Cassazione, la mancata esecuzione di provvedimenti concernenti minori, non può dilatarsi sino a comprendere provvedimenti di ricaduta e di interesse patrimoniale (quali la disponibilità della casa di comune abitazione) che siano, come nella specie, consequenziali alla pronuncia di affidamento della prole».