Informazioni personali

La mia foto
Pescara, PE, Italy
Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




CASSAZIONE INTERVIENE SULLE COPPIE GAY.
ROMA - Non c'é ancora in Italia una legge che permette i matrimoni omosessuali, ma questo non vuol dire che i gay abbiano meno diritti di una coppia di sposi. E' la Cassazione a sostenere, in una sentenza depositata oggi, che le coppie conviventi dello stesso sesso, con una relazione stabile, hanno diritto al riconoscimento della loro "vita familiare" e quindi allo stesso trattamento garantito dalla legge ai coniugi etero. Una sentenza alla quale plaudono le associazioni omosessuali e che torna a dividere la politica.
La Cassazione affronta per la prima volta il tema del riconoscimento dei matrimoni tra omosessuali contratti all'estero in seguito un ricorso presentato da una coppia di Latina che si era vista respingere dal comune di residenza sia dal Tribunale, sia dalla Corte d'appello, la richiesta di trascrizione del matrimonio celebrato all'Aja nel 2002. Il ricorso della coppia è stato comunque respinto, ma la Cassazione ha sottolineato come il mutato quadro normativo europeo in materia produca effetti anche in Italia. Se è vero, dice la Cassazione, che una recente sentenza della Corte Costituzionale ha negato il riconoscimento del diritto al matrimonio di persone dello stesso sesso, lasciando al Parlamento il compito di tutelare eventualmente le unioni omosessuali con apposite norme, una recente sentenza della Corte di Strasburgo (del 24 giugno 2010) riconosce il diritto delle coppie omosessuali ad una "vita familiare" al pari delle coppie etero. Per questo, è scritto nella sentenza della Cassazione n.4184, le coppie gay "conviventi in una stabile relazione di fatto, se non possono far valere il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero", tuttavia hanno il "diritto alla 'vita familiare'" e a "vivere liberamente una condizione di coppia". Tutto ciò, proseguono i giudici, con "il diritto", in presenza di "specifiche situazioni" (che non vengono dettagliate), di un "trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata". Infatti, aggiunge la Cassazione, in base all'art.12 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (recepito anche in Italia), è stata superata "la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire naturalistico della stessa esistenza del matrimonio".
Per questo "l'intrascrivibilità delle unioni omossessuali dipende non più dalla loro 'inesistenza' e neppure dalla loro invalidità ma dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, appunto, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano". Le reazioni alla sentenza non si sono fatte attendere: da Gay Center a Equality Italia, dall'Arcigay, al Circolo Mieli dai Radicali al Pdci, Prc e Sel, tutti esultano e chiedono un intervento urgente da parte del Parlamento per adeguarsi alla normativa europea e a quanto sancito dalla Cassazione. Una sentenza "storica", l'ha definita Ignazio Marino, del Pd, secondo cui l'Italia deve ora dotarsi di una legge "che equipari i diritti e i doveri di tutte le coppie, a prescindere dall'orientamento sessuale". I Supremi giudici "hanno preso atto dei cambiamenti sociali e si sono espressi in base al diritto", ha detto Donadi, dell'Idv. "W la Cassazione e su questo abbasso Alfano", ha dichiarato della Vedova di Fli, richiamando le parole del segretario del Pdl che pochi giorni fa aveva ribadito il suo no ai matrimoni gay. Un concetto riproposto da Maurizio Lupi che, parlando di "forzature e strumentalizzazioni" della sentenza, afferma che "il matrimonio è quello tra uomo e donna, come sancisce la nostra Costituzione. Altra cosa sono i diritti soggettivi che vengono ampiamente tutelati dal nostro codice civile". Sul versante dell'Esecutivo è il ministro per l'Integrazione Andrea Riccardi a precisare che la questione del riconoscimento delle unioni omosessuali "non è nel programma di Governo. E' una questione che riguarda il Parlamento, credo che bisogna parlarne con le forze politiche". Netta contrarietà, invece, sul fronte cattolico: secondo Francesco D'Agostino, presidente dei giuristi cattolici italiani, la Cassazione ha "ritenuto irrilevante l'identità di sesso" per la "qualificazione del rapporto di coppia" di tipo matrimoniale e questo indica tra l'altro una "perdita di valore dell'essenza del matrimonio in quanto tale".

Se l’ex coniuge passa a nuova convivenza non sono esclusi gli obblighi inerenti al mantenimento, tranne il caso in cui dia vita ad una famiglia di fatto.

A stabilirlo è una recente sentenza della Cassazione (n. 3923 del 12 marzo 2012), con cui i giudici di legittimità hanno puntualizzato le condizioni in presenza delle quali cessa l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex coniuge da parte dell’obbligato.
La legge prevede che il coniuge più abbiente debba versare il mantenimento, garantendo lo stesso tenore di vita che c’era in costanza di matrimonio, nei confronti dell’ex marito/moglie, finché il beneficiario non passi a nuove nozze o finché non conviva con altra persona more uxorio.
Nel caso di specie la persona avente diritto al mantenimento, casalinga, era andata a convivere con altra persona, e il giudice di merito aveva ritenuto questo sufficiente a far cessare l’obbligo dell’ex marito nei suoi confronti.
La Cassazione è stata però di diverso avviso: per escludere il trattamento economico è necessario che il nuovo mènage abbia le caratteristiche di un modello di vita caratterizzato dalla continuità e dalla consistenza degli apporti economici da parte del nuovo convivente del richiedente il trattamento economico.
Infatti, osservano gli ermellini, uniformandosi a propri precedenti, «la convivenza del coniuge con altre persone avente carattere occasionale o temporaneo, non incide di per sé direttamente ed in astratto 
sull’assegno di mantenimento (…). La sperequazione dei mezzi del coniuge economicamente più debole a fronte delle disponibilità economiche dell’altro, che avevano caratterizzato il tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio non giustifica la corresponsione di un assegno divorzile laddove il primo instauri una convivenza con altra persona che assuma i caratteri di stabilità e continuità, trasformandosi in una vera e propria famiglia di fatto».
La nozione di famiglia di fatto significativa a questo proposito richiede che i conviventi elaborino un progetto e un modello di vita in comune analogo a quello che, di regola, caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio, con un arricchimento e un potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, la trasmissione di valori educativi ai figli e cose simili.
Nel caso di specie era stata troppo frettolosa la valutazione dei giudici di merito che, nell’escludere l’obbligo del mantenimento, non avevano vagliato la ricorrenza di tutti questi altri presupposti.
Per questo ora la valutazione torna a nuovo giudice, che dovrà applicare i suddetti principi.