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L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




Basta separazioni per colpa quando il partner tollera il tradimento


Basta separazioni per colpa quando il partner tollera il tradimento



Basta separazioni per colpa, il matrimonio finisce anche quando, all'interno della coppia, uno dei due e' disposto a tollerare tradimenti o comportamenti che denotano mancanza di progetti in comune. Lo sottolinea la Cassazione, osservando che oggi anche la giurisprudenza si e' evoluta in fatto di separazioni per cui il giudice chiamato ad esprimersi sul crac matrimoniale e' sempre meno disposto ad assegnare colpe per il fallimento nuziale. In base "alla condizione dell'uomo medio ", dice infatti la Cassazione, il matrimonio finisce quando anche uno solo dei due si "dissafeziona ". Al di la' della "violazione dei doveri coniugali " visto che non tutte le "violazioni " sono causa di fine nozze.
Il chiarimento arriva dalla prima sezione civile della Corte (sentenza n.2274/2012) che si è occupata del caso di una coppia in cui il marito da diversi anni era andato a vivere con un'altra donna dalla quale ha avuto anche un figlio. La donna si era opposta alla separazione sostenendo che nonostante il tradimento di suo marito mancavano i presupposti per dichiarare l'intollerabilità della convivenza e la separazione giudiziale dato che lei aveva tollerato il comportamento del marito. 
Una tesi che non ha fatto breccia davanti alla Suprema Corte che, al contrario, ha condiviso le argomentazioni dei giudici di merito secondo cui "la disponibilita' unilaterale della moglie a sopportare tale situazione non puo' valere ad impedire la sussistenza della intollerabilita' della convivenza tra i coniugi, che costituisce il presupposto della pronuncia di separazione giudiziale, intollerabilita' strettamente collegata all'esistenza di una nuova famiglia". La Corte in particolare ricorda come in materia di separazioni "nessuna differenza e' posta tra coniuge colpevole o incolpevole, se di 'colpa' si deve ancora parlare, e pertanto anche il coniuge colpevole puo' chiedere la separazione, affermando che proprio il suo comportamento ha condotto all'intollerabilita' della convivenza". Insomma per dichiarare la separazione "non e' piu' necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volonta' di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tale da rendere per lei intollerabile la convivenza verificabile in base a fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale con particolare riferimento al tentativo di conciliazione". Aggiunge infine la Corte che al di là della sopportazione della moglie lui aveva comunque dimostrato disaffezione per la vita matrimoniale.