Che cosa succede se i coniugi non riescono a trovare un accordo circa la fissazione dell’indirizzo familiare?
In base al principio fissato dall'articolo 144 del c.c., la scelta della residenza familiare è rimessa alla volontà concordata di entrambi i coniugi, con la conseguenza che tale scelta non deve soddisfare soltanto le esigenze economiche e professionali del marito, ma deve soprattutto salvaguardare le esigenze di entrambi i coniugi e quelle preminenti della serenità della famiglia. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 3 ottobre 2008, n. 24574).
In caso di disaccordo tra coniugi sull’indirizzo familiare, a norma dell’art. 145 del codice civile entrambi possono chiedere (la richiesta non necessita di alcuna formalità) l’intervento del giudice del luogo, il quale, ascoltati i coniugi e, se interessati, anche i figli conviventi che abbiano compiuto il 16° anno di età, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Qualora il disaccordo non sia sanato e riguardi la fissazione della residenza o altri affari essenziali relativi alla conduzione della vita familiare, se richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, il giudice adotta, con un provvedimento non impugnabile, la soluzione ritenuta più adeguata alle esigenze dell’unità e della vita familiare.
La norma suddetta, per la verità, ha trovato scarsa applicazione, in considerazione del fatto che i coniugi, in presenza di insanabili contrasti, preferiscono far ricorso direttamente all’istituto della separazione personale.