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Pescara, PE, Italy
Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




Che cosa succede se i coniugi non riescono a trovare un accordo circa la fissazione dell’indirizzo familiare?
 In base al principio fissato dall'articolo 144 del c.c., la scelta della residenza familiare è rimessa alla volontà concordata di entrambi i coniugi, con la conseguenza che tale scelta non deve soddisfare soltanto le esigenze economiche e professionali del marito, ma deve soprattutto salvaguardare le esigenze di entrambi i coniugi e quelle preminenti della serenità della famiglia. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 3 ottobre 2008, n. 24574).
In caso di disaccordo tra coniugi sull’indirizzo familiare, a norma dell’art. 145 del codice civile entrambi  possono chiedere (la richiesta non necessita di alcuna formalità) l’intervento del giudice del luogo, il quale, ascoltati i coniugi e, se interessati, anche i figli conviventi che abbiano compiuto il 16° anno di età, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Qualora il disaccordo non sia sanato e riguardi la fissazione della residenza o altri affari essenziali relativi alla conduzione della vita familiare, se richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, il giudice adotta, con un provvedimento non impugnabile, la soluzione ritenuta più adeguata alle esigenze dell’unità e della vita familiare.
La norma suddetta, per la verità, ha trovato scarsa applicazione, in considerazione del fatto che i coniugi, in presenza di insanabili contrasti, preferiscono far ricorso direttamente all’istituto della separazione personale.